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TOSAP/COSAP – Consiglio di Stato – Sentenza 2028 del 27/3/2019 – Occupazione difforme – Decadenza – Legittimità

“Va, invero, considerato che un rapporto fiduciario deve comunque sussistere nello svolgimento del rapporto di concessione, atteso che al privato viene attribuita la disponibilità di un bene che è pubblico, conseguendone l’interesse dell’amministrazione a che lo stesso venga utilizzato in conformità del titolo rilasciato e da soggetto che ne garantisca l’osservanza.

La persistenza di tale rapporto si estrinseca nel corretto utilizzo del bene e, dunque, nel rispetto degli obblighi nascenti dal titolo concessorio, conseguendo la sanzione decadenziale all’inadempimento del privato.”

COSAP – Corte D’Appello Genova – Sentenza 271 del 21/2/2019 – Occupazione permanente abusiva – Sanzione per ogni annualità

“Riguardo alla prima doglianza, secondo cui nulla sarebbe dovuto a titolo di maggiorazione del 50% e a titolo di sanzioni in quanto sussisterebbe un titolo che giustifica l’occupazione, si richiama quanto già sopra esposto circa il fatto che l’occupazione debba ritenersi abusiva.

Quanto alla restante doglianza, essa integra un motivo di opposizione nuovo, in quanto mai proposto in primo grado. In ogni caso esso è anche infondato. Infatti l’art. 13 del Regolamento prevede che ” il canone per le occupazioni permanenti è applicato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio nell’arco dell’anno” (1 comma); prosegue, inoltre, statuendo che ” Le occupazioni abusive rendono applicabile una indennità di occupazione pari al canone che risulterebbe dovuto maggiorato del 50% e sono altresì assoggettate ad una sanzione amministrativa determinata dal Comune in misura non inferiore all’ammontare dell’indennità, né superiore al doppio della stessa ..” (2 comma). Ora, se il canone è dovuto ” ad anno solare “(1 c) , è evidente che in caso di occupazione abusiva ” il canone che risulterebbe dovuto ” (2c) è appunto il canone annuale , cui si aggiunge la maggiorazione del 50% , la quale, quindi, risulta dovuta per ogni annualità.

Inoltre il fatto che si preveda che il limite minimo della sanzione amministrativa non possa essere inferiore all’ammontare dell’indennità di occupazione rende altresì evidente che la sanzione amministrativa vada applicata con riferimento alla indennità di occupazione complessivamente dovuta .”

COSAP – Caratteristiche del prelievo temporaneo – Assenza di previsione regolamentare – Prescrizione – Decennale – Cassazione – Ordinanza 3710 del 8/2/2019

“Non fondato è anche il secondo motivo, concernente il termine di prescrizione del diritto al canone Osap. Invero, la Corte territoriale ha escluso che detto diritto di credito fosse nella specie estinto per effetto di prescrizione quinquennale (p. 9); argomentando sul fatto che le Sezioni Unite, già da alcuni anni (e, precisamente, con sentenza n. Civile Sent. Sez. U Num. 11026 Anno 2014_presc_temp) hanno affermato che: “l’art. 24 del Regolamento del COSAP del Comune di Milano prevede la prescrizione quinquennale del diritto dell’utente al rimborso di quanto indebitamente pagato per il titolo considerato, ma nulla dispone in merito alla prescrizione  delle pretese del comune”, con la conseguenza che “del tutto arbitraria si rileva, perché priva di qualsiasi referente logico o normativo” l’assimilazione della prescrizione quinquennale alla prescrizione del diritto al canone Osap; dunque, il Supremo Collegio, in assenza di un preciso riferimento normativo ha escluso la prescrizione breve (sulla base dell’interpretazione a contrario dell’art. 24 del Regolamento del Comune di Milano); ed ha ritenuto il canone Osap non assimilabile ad un canone locatizio. A detto riguardo si osserva che il canone Osap, a differenza del canone locatizio, trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi (e non in un unico provvedimento, fonte dell’obbligazione, assimilabile al contratto di locazione).”

CONFORMI:

COSAP – Cassazione – Ordinanza 29455 del 15/11/2018 – Uso speciale del bene pubblico – Fonte di diritto del credito

...la fonte del diritto di credito del Comune consiste nell’uso speciale del bene pubblico destinato alla generalità dei cittadini, cui consegue il pagamento di un canone predeterminato secondo le tariffe deliberate dal consiglio comunale (principio affermato nella citata ordinanza n. 18769 del 2017 e richiamato nella Sentenza n. 11673 del 11/05/2017 Rv. 644125 pure cit., nonché in Sez. 5, Sentenza n. 13476 del 27/07/2012 Rv. 623662). b) L’avviso di liquidazione, ossia l’accertamento, costituisce solo il primo atto della procedura per la riscossione del canone che consente lo spontaneo pagamento e deve essere attivato negli ordinari termini di prescrizione del credito.

c) Il diritto al COSAP non può essere considerato oggetto di trattativa privata (v. ordinanza n. 18769 del 2017 cit.) e comunque non è ipotizzabile una rinunzia al credito per facta concludentia, essendo in  tal caso richiesta per la pubblica amministrazione la forma scritta (v. sentenza 11673/2017 cit.)

d) L’obbligazione nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo.

Civile Ord. Sez. 2 Num. 29455 Anno 2018

CONFORMI:

 

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CANONI RICOGNITORI E NON – Consiglio di Stato – Sentenza 5862 del 11/10/2018 – Coesistenza con Tosap e Cosap

Ritiene infatti il Collegio che possa trovare applicazione, per omogeneità di ratio, il consolidato principio, elaborato in relazione al canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27, commi 7 ed 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per cui cui è possibile per l’amministrazione comunale pretendere un canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione sia già corrisposta la Tosap o la Cosap (sul punto, anche Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), laddove tale entrata patrimoniale sia fondata su una specifica disposizione di legge (ex multis, Cons. Stato, V, 26 marzo 2003 n. 1751; IV, 22 aprile 1996, n. 524; II, 18 gennaio 2017, n. 120; V, 2 novembre 2017, n. 5071; V, 31 dicembre 2014, n. 6459). Ai fini descrittivi, va detto che il canone concessorio non ricognitorio è un corrispettivo dovuto ad un’amministrazione come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico (o del danno arrecato, anche in prospettiva futura) relativi all’occupazione del suolo.

Tale possibilità trova fondamento, in termini generali, innanzitutto nel richiamato nell’art. 27, del d.lgs. n. 285 del 1992, per cui “La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”. Tale orientamento si fonda, come ricordato dal primo giudice, sulla considerazione della diversità di natura dei due istituti: mentre il canone di concessione trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi (corrispettivo che può anche corrispondere, in tutto o in parte, al ristoro per l’eventuale deminutio patrimoniale patita dall’amministrazione in conseguenza dell’uso del bene fatto dall’utilizzatore), la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è istituto di diritto tributario, dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, ritenuti dal legislatore indici seppure indiretti di capacità contributiva.

Ne consegue che al canone concessorio non può essere attribuita natura di prestazione patrimoniale imposta, e quindi non ha fondamento la censura di violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.