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TOSAP – Occupazioni permanenti con cavi condutture ed impianti

TOSAP – Occupazione con cavi, condutture ed impianti – mancanza della concessione – irrilevanza – debenza del tributo – nell’individuazione del soggetto passivo rileva l’occupante e l’utilizzatore di fatto.  

 

CONFORMI:

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

COSAP – Tribunale RM – Sentenza 15823 del 30/7/2018 – Assenza concessione – Assenza accertamento occupazione abusiva – Canone – Non è dovuto

“…E’, quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all’occupazione in esame, né è stata fornita la prova del contrario conseguendone che il Comune, non può pretendere somme a titolo di canone di concessione né ad altro titolo atteso che peraltro, non ha formulato alcuna pretesa rapportata ad un indennizzo per occupazione senza titolo, ipotesi questa espressamente prevista dall’art. 14 della deliberazione ma in nessun modo adombrata nella richiesta di pagamento, con riferimento alle intercapedini in questione, mancandone il presupposto.”

CONFORME:

TOSAP/COSAP – Viadotti Autostradali – Esenzione – Non spetta – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018

Parte ricorrente, anche attraverso la memoria, sollecita la revisione del suddetto orientamento, ma le considerazioni addotte non appaiono all’uopo convincenti. Quelle che tendono a ricondurre l’occupazione allo Stato risultano, infatti, non in linea in primo luogo con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (cfr., tra le molte, più di recente, Civile Sent. Sez. 5 Num. 8869 Anno 2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2014, presupposto interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’interpretazione di questa Corte dell’art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041), nel caso di specie non risultando quindi pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza che riconduce allo Stato l’occupazione quale ente appaltante delle opere di realizzazione autostradale. Non può, peraltro, condividersi la configurazione della Società Autostrade unicamente come longa manus dell’ente concedente, nel caso di specie l’Anas, inteso dalla ricorrente come ente riconducibile allo Stato soprattutto in relazione alla sua natura giuridica di Amministrazione autonoma al tempo dell’affidamento delle opere in concessione, non potendo invero non condividersi quanto specificamente evidenziato nelle succitate pronunce del 2017 di questa Corte riguardo al fatto che la Società Autostrade, titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, ne ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione.

CONFORMI:

COSAP – Tribunale Ferrara – Sentenza 444 del 6/6/2018 – Area vicinale – Caratteristiche – Passo carraio

Posto che la strada vicinale si presume costituita ex collatione privatorum agrorum (si veda Cass., Sez. Seconda, Sentenza n. 6773 del 04/05/2012), tale che su di essa viene a formarsi una comunione incidentale fra tutti i proprietari dei fondi antistanti e resta di proprietà privata anche qualora assoggettata ad uso pubblico, occorreva provare quindi che si fosse in presenza di una strada, pur avente le caratteristiche della strada vicinale…

Dell’uso pubblico dell’area (che lo stesso ricorrente non definisce strada), non viene fornita alcuna prova: l’utilizzo da parte di terzi soggetti ed anche del Consorzio di B., contestato dall’Ente nella propria comparsa, non è stato provato.

Questa striscia di terreno non è quindi “una strada”, neanche vicinale privata: non è anche applicabile l’esenzione di cui al comma 5 bis dell’art. 5 del Regolamento Comunale. È una striscia di terreno: quindi l’accesso dell’abitazione è collocato su via del G., ed è quindi dovuto il pagamento del canone in ossequio all’art. 5 del Regolamento comunale: “dicesi passo carrabile, ogni accesso anche a rasa ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, applicato con le modalità previste dall’art.26; tutti i passi carrabili debbono essere segnalati da apposita tabella regolamentare, e autorizzati ai sensi del Codice della Strada”.

Posto che il cancello è un accesso sulla via del G., pur attraversando la striscia di terreno di cui è causa, la circostanza che quest’area non sia una strada importa che il pagamento del canone è dovuto.”

COSAP – Occupazione abusiva – Presunzione decorrenza – Cassazione – Ordinanza 13574 del 30/5/2018

«In sede di adozione dei regolamenti finalizzati a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, i Comuni non sono abilitati ad individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, essendo tali aspetti riservati alla legge; ne deriva che i Comuni, in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del concessionario, non possono estendere la presunzione di continuità dell’occupazione, prevista dall’art. 63, comma 2, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ad un periodo superiore a trenta giorni antecedenti al verbale di accertamento o, nel caso di più verbali, a ciascun verbale di accertamento ».