DECADENZA

Per evitare la DECADENZA è sufficiente la consegna tempestiva all’ufficio postale dell’atto tributario

Ad ogni modo, l’inoltro dell’atto da notificare alle Poste in data 30 dicembre 2020 fa ritenere rispettato il termine secondo il meccanismo della scissione degli effetti temporali della notifica di cui si è detto e che, anche recentemente, la Suprema Corte (Cassazione n. 15898/2021; idem n. 14580/2018) ha esteso alla partecipazione degli atti tributari.

Si ringrazia l’Avvocato Giovanni Nardone per la preziosa segnalazione

IMU/ICI – Decadenza pretesa impositiva – Termine quinquennale – Notifica – Scissione termini – Cassazione – Ordinanza 17716 del 18/7/2017

…giurisprudenza di questa Corte in materia che può dirsi ormai consolidata (oltre alle pronunce richiamate in sentenza, si vedano in senso conforme, più di recente, specificamente in tema di ICI, Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320 e Cass. sez. 6-5, ord. nn. 384 e 385 del 10 gennaio 2017, in tema di TARSU), secondo cui il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica relativamente agli atti notificati a mezzo del servizio postale è applicabile anche riguardo al problema della decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa impositiva.