Per evitare la DECADENZA è sufficiente la consegna tempestiva all’ufficio postale dell’atto tributario
Ad ogni modo, l’inoltro dell’atto da notificare alle Poste in data 30 dicembre 2020 fa ritenere rispettato il termine secondo il meccanismo della scissione degli effetti temporali della notifica di cui si è detto e che, anche recentemente, la Suprema Corte (Cassazione n. 15898/2021; idem n. 14580/2018) ha esteso alla partecipazione degli atti tributari.
Si ringrazia l’Avvocato Giovanni Nardone per la preziosa segnalazione