“Ricorre, in proposito, il consolidato orientamento di questa corte di legittimità (si tratta di indirizzo già segnato da Cass. SSUU n.25506/06 e successivamente più volte ribadito, fino a Cass. nn. 16485/16 e 12308/17), secondo cui: “in tema d’IC, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella I. n. 248 del 2005, e dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nella I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
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