enti non commerciali

IMU – Enti non commerciali – Niente esenzione se la retta non è simbolica

La CTR avrebbe dovuto verificare che la retta pagata dagli alunni della struttura non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione (Cass., sez. 5, 2173/2012, n. 4502), non potendo assumere rilievo la mera circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi (Cass. n. 14226/2015).

Sulla base delle considerazioni svolte, i criteri che la CTR ha ritenuto soddisfatti nel caso in esame, per quanto sopra evidenziato, non possono ritenersi idonei ad escludere la natura economica delle attività svolta nell’immobile destinato all’esercizio dell’attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova della concreta non distribuzione degli utili e del rapporto retta-costi, il solo regolamento approvato dall’ente.

IMU – Ente non commerciale – Esenzione – Condizioni – Requisiti oggettivi e soggettivi

La Commissione Tributaria Regionale (affermando che l’attività istituzionale della Fondazione consiste nell’operare nel campo della tutela della salute e della medicina riabilitativa e che si tratta di un ente non commerciale che – quanto al requisito soggettivo – svolge all’interno dell’immobile una delle attività indicate nell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 fra le quali quelle assistenziali, sanitarie e di ricerca scientifica (quali risultano dallo Statuto della fondazione), attività che devono essere svolte con modalità non commerciali perché la distribuzione di utili è vietata dallo Statuto e che – quanto al requisito oggettivol’immobile è utilizzato direttamente dall’Ente) si è attenuta ai suddetti principi laddove, con riferimento al cd. requisito soggettivo ha evidenziato la natura non commerciale dell’ente in quanto non distribuisce utili come si deduce dallo Statuto (evidentemente allegato dalla parte contribuente la quale dunque ha assolto il relativo onere della prova) mentre con riferimento al requisito oggettivo ha evidenziato che all’interno degli immobili in questione si svolgono attività assistenziali e sanitarie.