esenzione imu

Immobili religiosi esenti se trattasi di abitazioni dei membri della comunità

Questa Corte già in passato ha statuito che l’esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all’art. 16 lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un’attività non commerciale, ma diretta alla “formazione del clero e dei religiosi”

IMU – Ente non commerciale – Esenzione – Condizioni – Requisiti oggettivi e soggettivi

La Commissione Tributaria Regionale (affermando che l’attività istituzionale della Fondazione consiste nell’operare nel campo della tutela della salute e della medicina riabilitativa e che si tratta di un ente non commerciale che – quanto al requisito soggettivo – svolge all’interno dell’immobile una delle attività indicate nell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 fra le quali quelle assistenziali, sanitarie e di ricerca scientifica (quali risultano dallo Statuto della fondazione), attività che devono essere svolte con modalità non commerciali perché la distribuzione di utili è vietata dallo Statuto e che – quanto al requisito oggettivol’immobile è utilizzato direttamente dall’Ente) si è attenuta ai suddetti principi laddove, con riferimento al cd. requisito soggettivo ha evidenziato la natura non commerciale dell’ente in quanto non distribuisce utili come si deduce dallo Statuto (evidentemente allegato dalla parte contribuente la quale dunque ha assolto il relativo onere della prova) mentre con riferimento al requisito oggettivo ha evidenziato che all’interno degli immobili in questione si svolgono attività assistenziali e sanitarie.

IMU – Scuola paritaria – Esenzione – Gratuità dell’attività – Requisito indispendabile – Cassazione – Ordinanza 24243 del 8/9/2021

la CTR non ha adeguatamente valutato gli anzidetti criteri, idonei ad escludere la natura commerciale dell’attività svolta negli immobili destinati all’esercizio dell’attività didattica; avrebbe dovuto invero essere verificata in concreto la gratuità dell’attività svolta, ovvero che gli eventuali importi versati fossero, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato, in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione (cfr. Cass. n. 28578 del 2020; Cass. n. 1031 del 2021; Cass. n. 4502 del 2012; Cass. n. 14226 del 2015)

Coltivatore diretto e Imprenditore Agricolo professionale – Le differenze ai fini ICI/IMU – Cassazione – Ordinanza 12852 del 13/5/2021

Ai fini della qualifica di coltivatore diretto, per la Cassazione, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro. Lo I.A.P. non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo. Quindi, se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo I.A.P., in quanto è evidente l’assenza di un collegamento diretto con l’esercizio di un’attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell’attività agricola e di allevamento del bestiame. Diverso, pertanto, anche il trattamento che ne discende ai fini ICI/IMU.

IMU – Ente non commerciale – Scuola paritaria – Esenzione solo se sussistono requisiti oggettivi e soggettivi – Cassazione – Ordinanza 14317 del 25/5/2021

In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da I.M.U. sono le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo);

2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto);

3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità) (Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578 – a quest’ultima pronunzia, comunque, si rinvia per la precisa e dettagliata enunciazione dei principi sul quadro normativo).