esenzioni

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Le occupazioni a fini di lucro realizzate da una S.p.A. pagano la TOSAP

la corte ha correttamente ritenuto per un verso che presupposto per l’applicazione della TOSAP è, come nel caso di specie, l’occupazione del suolo comunale che faccia parte del patrimonio indisponibile e per un altro verso che, svolgendo la parte contribuente un’attività che non costituisce un servizio pubblico ma è indirizzata a fini di lucro da parte di un soggetto privato costituito nella forma di società per azioni.

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TARI – Immobile agricolo strumentale – Esenzione IMU – Non applicabile

 

L’esenzione dall’IMU per immobili strumentali all’attività agricola non può applicarsi alla Tari trattandosi di tributi con differenti presupposti impositivi, assoggettati a diverse previsioni normative. Presupposto per la Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e, per i fabbricati rurali ad uso abitativo, è rimesso ai regolamenti comunali stabilire eventuali riduzioni o esenzioni che, nella fattispecie, non sussistono.

RIFIUTI – Anche in caso di TIA, l’onere della prova per le esclusioni delle superfici, spetta al contribuente

la circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia, non solo perché espressiva di una finalità pratica comune all’imposizione ambientale in quanto tale – connotata dall’esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l’effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti – ma anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per  natura e caratteri distintivi (cfr. Cass. SSUU n. 23114/2015 e SSUU n. 26268/2016, secondo cui la TIA «non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (…)

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30867 Anno 2021

RIFIUTI/TARSU – Seminario Vescovile – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 23167 del 20/8/2021

La statuizione (regolamentare n.d.r) si avvale dunque di due argomenti, entrambi sufficienti da soli a giustificare la decisione assunta.
Da una parte viene, infatti, evidenziato che nel Seminario si svolge attività di religione e culto (art. 16 I. n. 222 del 1985) e, dall’altra, si afferma che il Seminario è considerato ex lege un ente che ha fine di culto (art. 2 I. cit.). Ciascuno degli argomenti, per la CTR, induce a ritenere operante l’esenzione prevista nel regolamento comunale per gli Istituti di culto.

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IMU – Immobili Enti ecclesiastici – Esenzione – Presupposti – Sentenza del 4/6/2021 4757/07 – Comm. Trib. Reg. per la Campania

Il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l’immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all’attività effettivamente svolta nello stesso (Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019). Con particolare riferimento al requisito oggettivo, spiega la CTR campana, è necessario che l’ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l’attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta. Nel caso di specie, concludono i giudici napoletani, mentre il requisito soggettivo è rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta non risulta che gli immobili oggetto della controversia siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e, più genericamente, alla catechesi ed alla educazione cristiana.