esenzioni imu

IMU – Enti non commerciali – Niente esenzione se la retta non è simbolica

La CTR avrebbe dovuto verificare che la retta pagata dagli alunni della struttura non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione (Cass., sez. 5, 2173/2012, n. 4502), non potendo assumere rilievo la mera circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi (Cass. n. 14226/2015).

Sulla base delle considerazioni svolte, i criteri che la CTR ha ritenuto soddisfatti nel caso in esame, per quanto sopra evidenziato, non possono ritenersi idonei ad escludere la natura economica delle attività svolta nell’immobile destinato all’esercizio dell’attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova della concreta non distribuzione degli utili e del rapporto retta-costi, il solo regolamento approvato dall’ente.

Per l’esenzione IMU degli immobili merce serve la dichiarazione

L’esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, spetta a condizione che entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, sia presentata apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio. (G.T.).

Riferimenti normativi: d.l. 31 agosto 2013, n. 102l. 28 ottobre 2013, n. 124.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. nn. 21465/20; 15407/2017; 4333/2016; 2925/2013; 5933/2013.

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Per ICI/IMU e TARI grava sul contribuente l’onere della prova per invocare le agevolazioni

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c., si applica anche nel processo tributario e riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, condizione che, nel caso di specie, non appare sussistere atteso che la ricorrente neppure indica, riportandoli anche per stralcio nel ricorso per cassazione, gli atti nei quali la società concessionaria o il Comune , nel prendere posizione sui fatti di causa, si sono espresse a favore di quanto esposto dalla  contribuente (Cass. n. 12287/2018).

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IMU – Abitazione principale – Esenzione – Condizioni e requisiti

Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.

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IMU – ATER/IACP – Esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 16055 del 9/6/2021

Ebbene questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l’edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (Cass. SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n.13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell’8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio 2010).