IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 16875 del 15/6/2021 – Cabine per foto tessera – Esenzione – Esclusa
La Suprema Corte, con numerose pronunce, mette fine ad un vasto contenzioso che aveva a lungo coinvolto operatori commerciali ed uffici. La giustizia tributaria di primo e secondo grado, non di rado, aveva manifestato, nel merito, orientamenti difformi e a volte persino contraddittori. Oggi la Cassazione, accogliendo le tesi degli Enti impositori, ribadisce l’inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta per le fattispecie oggetto della vertenza.
“Ciò posto, nella fattispecie in esame, in cui pacificamente si discorre di pannelli apposti su distributori automatici (cabine per foto, foto per documenti, fototessera, ecc.), ai fini della applicazione dell’esenzione ai sensi della norma invocata dalla ricorrente, correttamente la sentenza impugnata ha in primo luogo valutato se le postazioni di distribuzione automatica possano essere configurate quali “sedi” di svolgimento dell’attività commerciale, giungendo correttamente ad escludere tale possibilità.
Invero, la sentenza impugnata impropriamente afferma che l’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992 indichi la “sede della società”, posto che l’espressione effettivamente inserita nella norma citata è “sede dell’attività”, ma ciò non incide sulla necessità di individuare il concetto di “sede” in senso giuridico e non, come sostenuto dalla ricorrente, in senso atecnico, ossia quale “luogo” genericamente inteso.
In proposito, va richiamato il precedente di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che, in un analogo caso, ha escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di “sede” (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497, Rv. 634248 -01).
Tanto premesso, risulta di intuitiva evidenza che le cabine per fototessera e/ o le postazione automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte nè al concetto di sede legale né a quello di sede effettiva di esercizio dell’attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sedé della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.”
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