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IDRICO – Consorzi bonifica – Prescrizione quinquennale

Va dunque confermato il principio di diritto secondo il quale «I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale.

IDRICO – Al giudice ordinario la controversia sulla fornitura – TAR NA – Sentenza 3496 del 3/8/2020

Ogni decisione in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo, in capo al Comune, di stipulare il contratto di utenza (segnatamente,di acquisto all’ingrosso della risorsa idrica in veste di distributore), alla responsabilità precontrattuale del Comune stesso, alla asserita violazione degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ai sensi degli articoli
1175 e 1375 del codice civile pertiene, dunque, all’Autorità giurisdizionale ordinaria.

IDRICO – Determinazione a forfait – Illegittimità – Cassazione – Ordinanza 25794 del 16/10/2018

…in quanto il pagamento richiesto dal comune non corrisponde al c.d. “minimo garantito” ma è calcolato a forfait, in maniera uguale per tutte le utenze e prescinde, quindi, dal consumo della singola utenza. In questa determinazione forfettaria del prezzo non si rinviene nessuna configurazione bipartita della tariffa idrica, tipica della somministrazione del”minimo garantito”, che presuppone una parte fissa (comprendente i costi per la produzione e per la erogazione del servizio) e una parte variabile (commisurata alla effettiva quantità di acqua consumata dall’utente). Non avendo effettuato, il Comune di …….., alcuna misurazione del consumo dei singoli utenti e non risultando nemmeno installato nell’abitazione del ….. un contatore, appare evidente che esso proceda ad una liquidazione forfettaria di tali importi.

IDRICO – Prescrizione – E’ quinquennale e decorre da scadenza ultima rata – Cassazione Ordinanza n.6966 del 20/3/2018

“…l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l’erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall’amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell’ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l’amministrazione non può pretendere l’adempimento della prestazione (cfr. Cass., Sez. III, 2/08/2014, n. 18184). “