RIFIUTI – Imballaggi terziari – No esenzione senza prova – Riduzione – Si accorda – CTR MI – Sentenza 2488 del 29/10/2020

Nel caso di specie, non essendo stata fornita dalla parte privata la prova rigorosa richiesta per beneficiare dell’esenzione connessa alla produzione di imballaggi terziari (prova della natura di “imballaggi terziari” dei rifiuti prodotti in via continuativa e prevalente nelle aree di cui invoca la detassazione); essendosi in presenza della produzione prevalente e continuativa di imballaggi primari e secondari in relazione ai quali, tuttavia, non è stato legittimamente esercitato il potere di assimilazione; spetta alla contribuente una riduzione della sola quota variabile della T. A. R. I., e ciò in base alla disciplina prevista per i rifiuti speciali (art. 62 comma 3 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).