immobili ecclesiastici

Esclusi i locali del monastero non destinati al culto solo se provato che non producono RIFIUTI

Inoltre, non è stata allegata – e neppure dimostrata – dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di rifiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto i quali, ancorchè siti all’interno del Monastero
producono rifiuti come qualsiasi edificio, mentre è appena il caso di rilevare che, ai sensi del Regolamento del Comune di Napoli adottato in materia , art. 4,applicabile ratione temporis, “non sono soggetti a tariffa soltanto i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiosi con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto” .

Attività recettizia ed attività recettiva sono la stessa cosa. Pagano l’ICI gli immobili di enti religiosi in cui si svolga anche attività commerciale

  • Civile Ord. Sez. 6 Num. 31007 Anno 2021

    va rilevato, in via preliminare, che i termini “attività recettizia” ed attività recettiva” si equivalgono sul piano lessicale, avendo essi il medesimo significato; fatta tale premessa, si rileva che la CTR, quando ha parlato dell’attività “recettizia” svolta dall’Ordine ricorrente non ha inteso riferirsi a quella svolta nei confronti dei propri religiosi, ma all’attività recettiva svolta con finalità commerciali in favore di terzi; inoltre, la sentenza impugnata, pur avendo dato atto che l’Ordine dei chierici regolari minori ricorrente era un ente ecclesiastico, ha rilevato che il medesimo
    aveva omesso di provare, come sarebbe stato suo onere, che gli 11 cespiti assoggettati all’ICI fossero stati effettivamente e concretamente utilizzati per finalità religiose ed assistenziali e non per finalità commerciali

ICI – Enti ecclesiastici – Attività ricettive – Nessuna esenzione – CTR Sicilia – Sentenza 7549/13 del 6/9/2021

L’esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive.  L’esenzione è, infatti, subordinata oltre che al requisito soggettivo attestante che l’ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, anche al requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.