imposta pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Dovuta per le esposizioni pubblicitarie all’interno del centro commerciale

Massima:  Lo spazio destinato a centro commerciale va qualificato come luogo “aperto al pubblico”, ancorché la proprietà dell’area possa stabilire particolari condizioni per l’accesso. Per tale ragione coloro che gestiscono un’attività all’interno di un centro commerciale devono pagare l’imposta comunale sulla pubblicità, se espongono una targa in corrispondenza dell’esercizio o altre pubblicità.

 

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Imposta pubblicità, Tosap e canoni locazione o concessione sono cumulabili per impianti su beni del Comune

come già affermato da questa Corte (cfr.Cass. n.11673/2017), in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune o da questo dati in godimento, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione (come nel caso in esame), atteso il chiaro tenore letterale dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507 del 1993…

SULL’ ARGOMENTO:

 

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Rappresentazioni grafiche senza logo o nome pagano l’IMPOSTA PUBBLICITA’ se svolgono comunque funzione di richiamo pubblicitario

anche delle rappresentazioni grafiche non contenenti il nome dell’azienda o dei prodotti venduti possono essere idonee a veicolare il messaggio pubblicitario, in relazione alla collocazione in un certo luogo che lega il messaggio ad una attività economica da promuovere e alla idoneità del mezzo alle finalità di richiamare l’attenzione dell’acquirente ed invogliarlo all’acquisto (Cass. 23240/2019 e Cass.1360/2019; Cass. 1359/2019).

SULL’ARGOMENTO:

 

IL PROPRIETARIO DEL MEZZO PUBBLICITARIO SEMPRE RESPONSABILE PER L’IMPOSTA

Questo Collegio, osservato che l’ampio termine “dispone”, usato nel primo comma dell’art.6, si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale, intende ribadire la superiore affermazione di principio: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell’ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario

Imposta comunale pubblicità: oggetto dell’imposta è il mezzo disponibile anche se non effettivamente utilizzato

In materia di imposta comunale per la pubblicità oggetto dell’imposta è il “mezzo disponibile” anche se non “effettivamente utilizzato”, con la conseguenza che non è onere dell’Amministrazione comunale accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la “diffusione dei messaggi pubblicitari” (cfr. Cassazione sentenza n. 12783 del 2018: “è ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993 afferma che “La diffusione di messaggi pubblicitari… è soggetta all’imposta…” sulla pubblicità, ma si deve tener conto:

– che l’art. 5 è solo una norma integrativa dell’oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione;

– che, l’art. 7 assume come parametro per la sua determinazione la “superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell’impianto;

– che l’art. 8 prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare;

– che l’art. 6 prevede che “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità… è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”;

– che l’art. 12 si limita a disciplinare l’applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie).