imposta pubblicità

PUBBLICITA’ – Sanzioni Cds – Cassazione Ordinanza n.4424 del 23/2/2018 – Abusivo – Solidarietà passiva

Ora, nel caso in esame, accertato l’esistenza del cartello pubblicitario e l’assenza di autorizzazione (del resto mai contestata dalla società Denny Rose spa), nonché valutato che il contenuto pubblicitario tornava a beneficio della società Denny Rose spa, era ragionevole presumere che la stessa società fosse, comunque, corresponsabile con il materiale installatore del manifesto pubblicitario, giusta la normativa di cui all’ art. 197 CdS. I dati e le circostanze di fatto erano sufficienti, dunque, ad acclarare la responsabilità (se non esclusiva, solidale) della società Denny Rose spa in ordine all’apposizione del cartello oggetto di causa e, pertanto, l’Amministrazione aveva assolto l’onere della prova relativa all’imputazione del comportamento sanzionato Era,
invece, onere della società Denny Rose di dimostrare che il fatto -certo, l’affissione, non autorizzata, di un cartello pubblicitario che la riguardava direttamente, si era verificato senza la sua volontà e/o, comunque, contro la sua volontà.

CANONE UNICO – Mezzi pubblicitari – Autorizzazione – Non vige il “silenzio assenso”

“L’installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992, a mente del quale “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza n.27353 del 17/11/2017 – Locali di commercializzazione diversi da sede d’esercizio – Esenzione – Non spetta

Sconta l’imposta il marchio apposto su locali di commercializzazione del prodotto diversi da quelli sede di produzione e dalle sue pertinenze accessorie. Non possono, tali ultime ubicazioni, essere considerate sedi dell’attività esercitata dall’azienda reclamizzata nel logo.

“Posto che l’art. 17, comma 1 bis del d. lgs. n. 507/1993 stabilisce che <<l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati>>, deve ritenersi pertinente il richiamo, da parte della decisione impugnata, ai precedenti di questa Corte in essa citati (Cass. sez. 5, 6 dicembre 2011, n. 26174; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27497) al fine di escludere che le insegne per le quali la ricorrente rivendica l’esenzione dall’imposta fossero afferenti alla sede della società ricorrente. In particolare la ricorrente rileva, nella memoria depositata in atti, come nella pronuncia Cass. n. 26174/11 succitata fosse stata riconosciuta la legittimità dell’esenzione in relazione a «tre insegne ubicate in tre distinte vie in corrispondenza di altrettanti esercizi». Tuttavia parte ricorrente trascura di evidenziare come a tale conclusione si giungesse avuto riguardo all’accertamento di fatto compiuto in sede di merito in ordine alla circostanza che le insegne  non fossero installate nella sede dell’attività a cui ineriscono ma fossero poste nelle «pertinenze accessorie » della medesima (si veda l’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992), così da «avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività”

CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – Mezzi di modeste dimensioni – Necessita autorizzazione – Cassazione – Ordinanza 26346 del 7/11/2017

“Dal complessivo sistema normativo si evince, pertanto, che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass., Sez. 2, n. 4683 del 26 febbraio 2009, Rv. 606766 – 01)”

Massime di giurisprudenza – Cartelli pubblicitari – Installazione non autorizzata – Interpretazione dell’art.23, c. 4, c. s. come norma di genere

(Cass. Civ., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4683)
L’art. 23, comma 4, cod. strada nell’assoggettare ad autorizzazione “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse”, va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione altri mezzi pubblicitari” sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).

PUBBLICITA’ – Definizione di insegna d’esercizio – Consiglio di Stato – Sentenza 4867 del 23/10/2017

” …la definizione di “insegna commerciale” si rinviene nell’art.47 comma 1 del DPR 495 del 1992 secondo cui: “1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.”. Per parte sua l’art. 2 bis comma 6 del DL n. 13 del 2002 ( convertito in L. n. 75 del 2002) nel rinviare alla disposizione ora citata aggiunge che l’insegna propriamente detta deve avere “ ..la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.”

CONFORMI: