anche in tema di imposta di pubblicità, il D.Lgs. n. 507 del 1993, prevede che “la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”.
L’annualità dell’imposta è ribadita da Cass. n. 4399/2008, n. 1915/2007, n. 552/2007.
Sussistono pertanto analoga impostazione normativa e analoga ratio legis che impongono di addivenire alla medesima ricostruzione interpretativa.
Nè dal superiore principio della ultrattività della dichiarazione per gli anni successivi (salve le superiori mutazioni dello stato di fatto) potrebbe dedursi la conseguenza della sussistenza di una sola violazione iniziale, in caso di omessa dichiarazione protrattasi per più anni, atteso che la situazione di chi presenta regolarmente la dichiarazione non è certo simmetrica a quella di chi non la presenta, come nel caso in ispecie, del tutto.
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