imposta pubblicità

Paline e pensiline bus non utilizzate pagano l’IMPOSTA DI PUBBLICITA’

Ne consegue che le paline e pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito
dell’arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della Società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla xxx  possono essere oggetto d’imposizione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle stesse  per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Categoria speciale – Coincidenza con centro abitato – Non necessita – TAR MI – Sentenza 2418 del 9/12/2020

“Il legislatore ha inteso rimettere alla discrezionalità dell’ente locale la suddivisione del territorio comunale in due categorie, assumendo come unico parametro di riferimento l’«importanza» della località, la quale, evidentemente, non implica affatto la sua inclusione nel «centro abitato».”

POST CORRELATI

IMPOSTA PUBBLICITA’ – TAR RM – Sentenza 12828 del 1/12/2020 – D.C.P.M. 16/2/2001 – Aumenti tariffe – Legittimità

“Del tutto legittimamente, dunque, il commissario straordinario ha adottato, con i poteri della Giunta comunale, la deliberazione impugnata in data antecedente al 31 marzo 2012, con conseguente operatività della sopra indicata previsione, con ciò giustificandosi anche l’immediata esecutività della deliberazione…”

RAPIDA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SULL’ARGOMENTO

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Camion vela – Tariffa ordinaria – CTR Puglia – Sentenza 19/6/2020

“Per converso, dall’analisi della sentenza impugnata risulta che i primi giudici hanno  ritenuto applicabile la suddetta disposizione per un motivo differente, ovvero in ragione di quanto già affermato dalla Suprema Corte in ordine al fatto che “ai veicoli  costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo o prevalente esercizio  dell’attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, e applicabile la  disciplina di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, relativa alla pubblicità  ordinaria, e non quella di cui all’art. 13, del medesimo decreto legislativo, riguardante la  pubblicità effettuata con veicoli, poichè questa, a differenza dell’altra, costituisce una  modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore  letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le  caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria: nella specie, la S.X ha  confermato la decisione impugnata che aveva affermato l’applicabilità della disciplina di cui  al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed  immatricolati per l’espletamento di attività pubblicitaria” (Cass. n. 5858 del 2012, Cass.  05/06/2013, n. 14143).”

Marketing illustrations by Storyset

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Aumenti tariffari 2014 – Legittimità – CTR Abruzzo – Sentenza 436 del 5/10/2020

“…gli aumenti in questione sono stati disposti con Delib. di G.C. n. 962 del 2003, dunque tali aumenti non risultano illegittimi secondo i parametri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, secondo cui “… non è corretta l’interpretazione dell’art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012…” Dunque, secondo la Corte Costituzionale appare conforme a costituzione l’interpretazione di tale comma 739 nei limiti in cui consente di non considerare illegittimi gli aumenti già deliberati, come nel caso di specie, entro il 26 giugno 2012.”

 

APPROFONDISCI L’ARGOMENTO