imposta pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 22572 del 8/9/2008 – Targa professionale – Esenzione – Non spetta

“…la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato…”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Corte Costituzionale – Ordinanza 211 del 9/6/2008 – Solidarietà passiva tra soggetti

Obbligazione solidale al pagamento dell’imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità – Omessa previsione dell’estinzione dell’obbligazione tributaria del responsabile d’imposta nel caso in cui risulti accertato che egli si sia diligentemente adoperato presso il soggetto passivo per far cessare il presupposto dell’imposizione e che sia venuto meno ogni collegamento con il presupposto d’imposta (nella specie, per cessazione del rapporto giuridico sorto da contratto annuale di pubblicità);  Omessa previsione che destinatario esclusivo delle sanzioni di tipo afflittivo sia il soggetto passivo d’imposta, e non anche il soggetto pubblicizzato incolpevolmente ignaro della persistente, ma non voluta, realizzazione del presupposto d’imposta.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – CTR Lombardia – Sentenza 83/30 del 16/10/2006 – Solidarietà passiva – Coobligato

Degna di condivisione è l’osservazione di parte appellante sulla posizione della società xxxxx  srl che espone i cartelli con tale dicitura traendo vantaggi diretti dalla diffusione del marchio e delle vendite ad esso correlate.  La società , coobbligata in solido , avrà la via della, rivalsa nei confronti  della società tedesca per quanto pagato in Italia a titolo di pubblicità.

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 21724 del 11/10/2006 – Categoria speciale

Val solo aggiungere che la norma statale più volte richiamata impone solo di “suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza”, quindi di tener conto delle “importanza” delle stesse ma non di indicare e/o di spiegare (quindi motivare) tale “importanza” e la conseguente inclusione delle “località” nella zona tariffaria speciale.

 

CONFORMI:

La norma di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 546/1992 non impone affatto la contestuale quantificazione della superficie della zona di categoria speciale e del suo rapporto proporzionale con la superficie del perimetro abitato.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali – Dispenser free press – Alcune sentenze

Ne consegue che un manufatto sovrastante gli espositori-dispensers e recante come messaggio pubblicitario il nome del giornale di annunci commerciali in distribuzione gratuita è soggetto all’imposta sulla pubblicità.

La collocazione di un dispenser di free press che pubblica inserzioni di offerte e ricerche di immobili ,da locare e/o compravendere,all’esterno di una Agenzia immobiliare e’ idonea ai sensi dell’art.5 D.lgs.507/93 a realizzare il presupposto dell’imposta sulla pubblicità a carico della societa’ editrice.