imposta pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Soggetto passivo – Solidarietà – Coobligato in solido – La posizione della Cassazione

Le norme civilistiche che disciplinano le obbligazioni
 solidali sono – in assenza di indicazione normativa contraria – applicabili
anche alle obbligazioni solidali in materia tributaria; perciò l’avviso di
 accertamento relativo alla imposta sulla pubblicità viene legittimamente 
notificato a “colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
o oggetto della pubblicità” e che è (in base al comma 2 dell’art. 6 del
 D.Lgs. n. 507/1993) “solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta” su 
un piano di parità rispetto a “colui che dispone a qualsiasi titolo del
mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.”.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 20830 del 26/10/2005 – Complessi edilizi – Cartello cantiere

Cartelli esposti per la vendita di immobili – Cantieri edili – Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l’iscrizione presenti o meno i connotati dell’insegna. Peraltro, D.Lgs. n. 507 citato, art. 17, esenta dall’imposta solo le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, purchè di superficie non superiore a cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali.