IMPOSTA PUBBLICITA’ – Soggetto passivo – Solidarietà – Coobligato in solido – La posizione della Cassazione
Le norme civilistiche che disciplinano le obbligazioni solidali sono – in assenza di indicazione normativa contraria – applicabili anche alle obbligazioni solidali in materia tributaria; perciò l’avviso di accertamento relativo alla imposta sulla pubblicità viene legittimamente notificato a “colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi o oggetto della pubblicità” e che è (in base al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993) “solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta” su un piano di parità rispetto a “colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.”.
- Sent. n. 7314 del 7 aprile 2005 (ud. del 4 marzo 2005) della Corte Cass., Sez. tributaria
- Sent. n. 24971 del 24 novembre 2006 (ud. del 3 ottobre 2006) della Corte Cass., Sez. tributaria
- Cass. civ. Sez. V, 30-01-2007, n. 1916
- Cassazione civile Sentenza 18.11.2009, n. 24307
- Ordinanza Corte di Cassazione n. 28.01.2009 n. 2130
- Cassazione Sent.-Sez.-5-Num.-5039-Anno-2015