imposta pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Commissioni Tributarie – Anno 2001 – Rapida rassegna giurisprudenziale

Sentenza del 19/10/2000 n. 240  – Comm.Trib. Prov. Milano – Sezione XXXVI

Intitolazione: Imposta   comunale    sulla    pubblicità   e  diritto  sulle  pubbliche affissioni  –  Accertamento  –   Imposta  sulla pubblicità  – Avviso  di accertamento  contenente  il  tipo    di   pubblicità,  la  località di esposizione,  le tariffe  ed i mq. di superficie tassabile  – Validità -Sussistenza   –  Elementi   per  l’instaurazione  del  contraddittorio  – Sussistenza

Massima: E’ valido l’avviso di accertamento di imposta sulla pubblicità dalla quale si rilevano, anche   se  in modo conciso, il tipo di pubblicità, la località di esposizione, le   tariffe   ed  i mq di superficie tassabile: anche se in modo stringato sono    indicati    tutti    gli    elementi per poter instaurare un contraddittorio.

 

Sentenza del 05/02/2001 n. 7 – Comm.Trib. Prov. Caltanissetta – Sezione III

Intitolazione: Imposta   comunale     pubblicità      e     affissioni    –  ambito  di applicazione  e  presupposti.-  Imposta     comunale     pubblicità    e affissioni  – Pubblicità  installata in   luoghi   pubblici   o   aperti al pubblico – Ammissibilità

Massima: I messaggi   pubblicitari   sono   tassabili ai sensi dell’Art. 5 D. Leg.vo 15 novembre 1993   n.  507 anche se non installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ma   lo  sono in luoghi in cui sono percepibili da questi ultimi (nel caso:insegne luminose   e   di   grandi  dimensioni poste in area recintata da ringhiera in   ferro e quindi visibili dall’esterno da un numero indeterminato di possibili  acquirenti;  vedi; cass. sez. 1 n. 9580 del 15  novembre  1994)

 

Sentenza del 07/03/2001 n. 64 – Comm.Trib. Prov. Milano

Intitolazione: Imposta   comunale    pubblicità    e   affissioni    –   Determinazione dell’imposta  e  del  diritto-tariffa   –   Art.   7   D.Lgs.507/1993   – Computo   della  superficie imponibile per la imposta sulla pubblicità – Minima figura piana geometrica

Massima: Ai sensi  dell’art.7,  D.Lgs.507/1993,  deve  assoggettarsi a prelievo solo il rettangolo in  cui  compare  la  scritta pubblicitaria e non tutto il pannello (detto anche  fascione)  in  cui  compare una scritta o un disegno. Non a caso la norma  parla  di “minima” figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario,  in  sintonia  con  la ratio della disciplina che intende tassare la  comunicazione  al  pubblico e non anche il supporto strumentale di essa.

 

 
Sentenza del 11/06/2001 n. 19 – Comm.Trib. Reg. Lazio – Sezione IX

Intitolazione:Imposta  comunale sulla pubblicità – Diritto sulle pubbliche affissioni -Soggetti passivi – Solidarietà sussidiaria – Requisiti

Massima: L’obbligazione tributaria per la pubblicità e’ a carico in via principale del  soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e solo, in caso di mancato pagamento da parte di costui, con conseguente sua sottoposizione ad  accertamento negativo, va ritenuto responsabile il fruitore del servizio pubblicitario, dandosi così  luogo ad un rapporto di solidarietà solo sussidiaria tra datore del servizio pubblicitario e fruitore dello stesso.

 

 

 

 

 

 

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Corte Costituzionale – Sentenza 557 del 20/12/2000 – D.Lgs.507/1993 art.6.2 – Infondatezza legittimità costituzionale

“Nella fattispecie in esame non può certo considerarsi estraneo al presupposto di imposta, rappresentato dalla diffusione del messaggio pubblicitario, colui che, svolgendo l’attività economica oggetto della pubblicità, dalla pubblicità stessa trae immediato e diretto vantaggio. E ciò, come si è detto, vale ad escludere che la solidarietà passiva a carico di tale soggetto possa risultare lesiva del principio di capacità contributiva garantito dall’art. 53 Cost. . Mentre è appena il caso di aggiungere che alla solidarietà passiva nel senso sopra precisato si ricollegano quali necessari corollari il diritto di rivalsa dell’obbligato solidale nei confronti del debitore principale e il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario avvenga in difformità o, come di fatto possibile, in difetto di un sottostante rapporto giuridico.”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Interpretazioni ministeriali – Corte di Cassazione – Sentenza 11931 del 17/11/1995

INTERPRETAZIONI MINISTERIALI – NATURA – NON SONO FONTE DI DIRITTO

L’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione e il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente, di solito, da Uffici centrali dell’Amministrazione finanziaria), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola nè i contribuenti, nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto. Conseguentemente, a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt.111 Costituzione e 360 codice procedura civile), in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensi’ atti interni della medesima Pubblica Amministrazione, destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario.

CONFORMI:

 

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Accollo imposta – Corte di Cassazione – Sentenza 557 del 25/3/1995

ACCOLLO IMPOSTA – STIPULAZIONE ACCORDO PRIVATO – LICEITÀ Art.6 Dlg n.507 1993 – Art.9 Dlg n.507 1993 – Art.22 Dpr n.639 1972

In materia tributaria (e, quindi, anche in tema di imposta comunale sulla pubblicità) non sussiste alcun divieto di legge alla stipulazione di accordi privati, con cui una parte si assume l’obbligo del pagamento del tributo posto dalla legge a carico dell’altra parte.