imposta pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Silos e macchine di cantiere – Imponibilità – Cassazione – Ordinanza 16793 del 15/6/2021

CONFORMI:

“”Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015). Come è noto, la misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, art. 7, comma 1, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest’ultima abbia – per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all’altra – le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario (C. 15201/04, 7031/02). il Dm Mef 26 luglio 2012 non esclude a priori l’imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere bensì regolamenta il solo marchio di fabbrica. Pertanto, qualora la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica troverà applicazione la norma sulla pubblicità di cui al Dlgs 507/1993.””


IMPOSTA PUBBLICITA’ – CTR Emilia Romagna – Sentenza 1603 del 12/9/2019 – Stabilimento limitato ai soli dipendenti – Irrilevanza

“…è indubbio che le targhe e le insegne poste lungo lo stabilimento industriale assolvano una funzione di pubblicità allo scopo di attirare clienti e di fare conoscere il proprio nome e attività a chiunque si trovi a transitare nella zona, a nulla rilevando peraltro (come si legge in sentenza) che l’accesso allo stabilimento sia limitato e contenuto ai soli dipendenti della azienda.

…il presupposto d’imponibilità, di cui all’art. 5 richiamato, va ricercato nell’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in un luogo determinato…”

 

PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Tribunale Bologna – Sentenza 1861 del 28/8/2019 – Esposizioni abusive – Committente e coobbligato

“L’estensione della responsabilità per l’infrazione al committente pubblicitario è pienamente coerente con i principi che regolano la contestazione dell’illecito amministrativo e con quelli che, in particolare, si applicano alle violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del D.Lgs. 507/93.Quest’ultimo, nel caso delle violazioni di norme regolamentari comunali in tema di pubbliche affissioni, all’art. 24, comma 2, stabilisce che la sanzione si applichi con la notifica del verbale agli «interessati », correttamente non identificandoli con i soli materiali autori della violazione (Cass. 3630/04).Negli stessi termini si esprime parimenti l’art. 14 L. 689/81 che esige, infatti, che la violazione, quando possibile, sia contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido o, altrimenti, che gli estremi della violazione siano notificati agli «interessati» residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall’accertamento.Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’imputazione della responsabilità pe r le affissioni non autorizzate in capo al committente pubblicitario discende dalla «proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione», e dal « rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi » del coobligato, ossia del committente del messaggio pubblicitario (Cass. 1040/12; 15000/06Trib. Bologna 1777/14 prodotta sub DOC.IV faSC. Comune di Bologna ).

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 20947 del 6/8/2019 – Frecce segnaletiche – Modalità di applicazione

“…La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione del principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 252/2012 secondo il quale «In’ tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d. Igs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo».”

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 13636 del 21/5/2019 – Veicoli vigilanza privata – Imponibilità – Condizioni

“…Pertanto la norma de qua, pur prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta ove l’esposizione di un logo o di una targa configuri un obbligo ex lege, mostra tuttavia di considerare rilevante il rispetto di un limite dimensionale superato il quale si deve ritenere comunque sussistente un’ipotesi di veicolazione di messaggio pubblicitario…

..Ed invero la sentenza impugnata, pur invocando l’ipotesi esonerativa di cui all’art. 17 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 507 del 1993, non ha valutato il requisito dimensionale previsto dalla norma, con ciò omettendo di valutare sia il documento attestante la superficie del logo apposto sulle auto sia comunque di valutare tale dato alla stregua di fatto notorio…”

CONFORMI: