imposta pubblicità

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 13388 del 17/5/2019 – Dichiarazione tardiva – Sanzione omessa – Dovuta

Dal combinato disposto delle norme riportate si evince che, in caso di omessa o tardiva dichiarazione, viene applicata, in aggiunta all’imposta dovuta, una sanzione sotto forma di sovrattassa (nella misura del 100% dell’imposta dovuta) e che le sovrattasse vengono ridotte qualora il pagamento dell’imposta venga eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Orbene, fermo restando che la contribuente non ha invocato la riduzione, ma la non debenza, delle sanzioni irrogatele, la stessa, in violazione del principio di autosufficienza, non ha dedotto né, tanto meno, attestato quando le siano stati notificati gli avvisi di accertamento e, soprattutto, in quale data abbia eseguito il pagamento dell’imposta. In quest’ottica, incontestata l’affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui le comunicazioni relative alla installazione della targhe viarie sarebbero state successive rispetto alla condotta abusiva posta in essere (non potendo, per l’effetto, essere assimilate a richieste/istanze di autorizzazioni, ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale), non ricorrono neppure i presupposti per disapplicare in via incidentale il detto regolamento, nella parte in cui esclude in via assoluta che la presentazione della dichiarazione e dell’eventuale attestazione del versamento dell’imposta per la pubblicità (esposta senza preventiva autorizzazione) possa esplicare effetti sananti quanto alle sanzioni applicate.

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Veicoli – Rileva la mera disponibilità

Oggetto di tassazione è il “mezzo pubblicitario” con il quale si effettua la pubblicità stessa e non il tempo dedicato alla medesima; quindi è la superficie del veicolo pubblicitario utilizzato a determinare il quantum debeatur, e non il tempo della pubblicità.

Questa Corte ha affermato che il vero oggetto dell’imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice “disponibilità” dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari (Cass. 1 settembre 2004, n. 17614).

Non vi è, dunque, correlazione fra il “tempo” dedicato alla divulgazione della pubblicità, con la “superficie del veicolo impiegato” per la sua manifestazione.

L’imposta di pubblicità, come ben si vede, colpisce l’occupazione geometrica, vale a dire fisica del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, e non il tempo utilizzato per la pubblicità stessa. Può essere definita “un’imposta di occupazione” e non di “tempo”, seppur svolta con messaggi ripetitivi (Cass. 17/2011).

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Denuncia di variazione – Modalità applicative

“…è configurabile una nuova imposizione (limitata al solo conguaglio) solo se è modificata la superficie o il tipo di pubblicità intendendosi in quest’ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio. Va inoltre osservato che la portata applicativa della previsione di legge su richiamata nel momento in cui stabilisce una maggiorazione dell’imposta non può che essere strettamente limitata alle sole ipotesi come ivi descritte… La variazione produce un nuovo debito di imposta solo se essa corrisponde ad un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l’applicazione di un imposizione maggiore.”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Consiglio di Stato – Sentenza 2727 del 29/4/2019 – Il pagamento dell’imposta non rileva ai fini autorizzatori

“Per altro assorbente verso, la stessa formazione del silenzio assenso deve ritenersi pregiudizialmente preclusa in subiecta materia (cfr. Cass., sez. VI, 9 gennaio 2018, n. 285 cit. e numerosi precedenti conformi): ciò che è dato desumere dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada (d.lgs. 285/1992), a mente del quale ultimo “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme”.

A fronte di ciò è evidente che alcun rilievo può essere conferito all’ipotetico pagamento dell’imposta sulla pubblicità, che non dimostra di per sé, neppure in via implicita, l’esistenza di un valido titolo autorizzativo a necessaria consistenza provvedimentale; e ciò neppure nel caso in cui sia la stessa Amministrazione comunale a richiedere la corresponsione della relativa somma.

Peraltro, atteso che la semplice esposizione del messaggio promozionale (sia esso autorizzato o meno) costituisce di per sé presupposto dell’imposta (cfr. Cass. 22 febbraio 2002, n. 2555, che argomenta dal vantaggio di fatto conseguito dal privato, ancorché sine titulo), il pagamento di quest’ultima (operante, con ciò, anche in caso di abusività dell’impianto) non è comunque (id est: a prescindere dagli assorbenti rilievi che precedono) idoneo a comprovare alcunché in ordine alla legittimità dell’impianto.”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Poste – Vetrine – Mezzi in connessione – Non ravvisabile – CTR Emilia Romagna – Sentenza 641 del 28/3/2019

“…A parere di questo Collegio, appurati i requisiti dell’identico contenuto e della riferibilità dei suddetti mezzi al medesimo soggetto, difetta della necessaria condizione richiesta dalla norma: la collocazione delle insegne, perché queste possano considerarsi in connessione tra loro, deve rendere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e inscindibile esistente tra gli stessi mezzi pubblicitari. Nel caso in esame, non è possibile riscontrare tale necessaria condizione, considerato che le vetrine dell’Ufficio Postale, conservano ognuna una loro autonomia…”

CONFORME: