imposta pubblicità

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 32648 del 17/12/2018 – Mezzi pubblicitari bifacciali – Modalità di applicazione

“…la norma (art. 7 D.Ivo n. 507 del 1993) prevede come tipica l’ipotesi della tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone, e, solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro. Quella invocata dal ricorrente, è dunque, l’ipotesi di uno speciale regime di tassazione rispetto a quella normale della imposizione plurima, fondata sulla pluralità di messaggi pubblicitari.
E’ stata la società ad invocare questa ipotesi, a dispetto delle altre, e dunque gravava su di essa l’onere di dimostrare che il contenuto pubblicitario era unico, non rientrante nell’ipotesi tipica prevista dalla norma…”

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 30053 del 21/11/2018 – Maggiorazioni – Si applicano all’intera superficie

“Alla luce della giurisprudenza formatasi in seno a questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con l’art. 12, comma quarto, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che prevede l’applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i metri quadrati 5,5, il legislatore ha voluto adeguare l’imposizione all’efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie (Sez. 5, Sentenza n. 4909 del 07/03/2005; Sez. 5, Sentenza n. 24925 del 10/10/2008; Sez. 5, Sentenza n. 16214 del 09/07/2010).”

CONFORMI:

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29089 del 13/11/2018 – Frecce segnaletiche – Indicazioni per la mobilità – Esenzione – Non spetta

“…In definitiva, è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica.

La tesi contraria trova smentita nella disciplina complessiva del D.Lgs. n. 507 del 1993 che prevede come esenzioni dall’imposta (art. 17) particolari e delimitate ipotesi di avvisi al pubblico (lett. b). Analogamente, la lettera h) dello stesso art. 17 dichiara esenti dall’imposta solo “le insegne, le targhe e simili” apposti per l’individuazione di alcune specifiche sedi ( di soggetti con attività non avente fine di lucro); ancora la successiva lettera i) non ritiene sufficiente, per la esenzione dall’imposta, che la esposizione di insegne, targhe e simili “sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti”, mentre la lettera e) esenta servizi di trasporto pubblico. Il collegamento tra gli artt. 5 e 17 dimostra, cioè, che alla individuazione dell’oggetto dell’imposta nelle “forme di comunicazione visive” (esposte effettuate in determinati luoghi) non può darsi l’interpretazione ristretta per effetto della quale tale oggetto va identificato nella sola “cartellonistica pubblicitaria”.

BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 30049 del 21/11/2018 – Gru – Imponibile

La decisione del giudice di appello si appalesa conforme al dato normativo richiamato, poiché l’art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993, intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (tra le altre, Cass. n. 11530/2018, n. 8658/2015, e n. 9580/1994, n. 8220/1993, n. 1930/1990, con riferimento all’art. 6, D.P.R. n. 639 del 1972). Né vale richiamare la nozione d’insegna di esercizio, che assolve la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica, ipotesi che qui non ricorre essendo pacificamente altrove la sede della società Benazzato Gru, per cui neppure può trovare applicazione l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista dall’art. 17, comma 1 bis, primo periodo, D.Lgs. n. 507 del 1993 (Cass. n. 27496/2014). La decisione del giudice di appello non è censurabile in quanto si regge sull’affermazione che la scritta “Benazzato” costituisce mezzo pubblicitario, e giustifica la richiesta del tributo, essendo l’informazione pubblicitaria del marchio percepita, nell’immediatezza, in associazione con la gru su cui è apposta, la quale costituisce il prodotto dell’attività imprenditoriale esercitata dalla società contribuente, ed in ragione della sua dimensione, ed ubicazione in “luogo visibile al pubblico”, in grado raggiunge una pluralità di potenziali acquirenti.

CONFORMI:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29096 del 13/11/2018 – Franchising – Soggetto passivo tenuto al pagamento

La ricorrente ribadisce la sua autonomia giuridica rispetto ai singoli affiliati della rete in franchising. Infatti un requisito imprescindibile del contratto di franchising è quello dell’indipendenza economica e giuridica dei soggetti contraenti così come riconosciuto dall’articolo 1 della I. n. 129 del 2004 che ha tipizzato i requisiti fondamentali di tale tipologia contrattuale.
Il franchisor dunque è soggetto del tutto autonomo rispetto al franchisee e solo quest’ultimo deve considerarsi responsabile verso i terzi per quanto concerne l’esercizio della propria attività imprenditoriale, compresa l’esecuzione della pubblicità del marchio concesso in godimento.