imposta pubblicità

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29095 del 13/11/2018 – Accertamento – Contenuto minimo

La ricorrente, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge di insufficiente motivazione, richiede una diversa qualificazione dei fatti. In realtà la motivazione della CTR sul punto è sufficiente e conforme all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale in tema di determinazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, il contenuto minimo dell’avviso di accertamento è determinato dall’art. 10 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale richiede che esso indichi il soggetto passivo, le caratteristiche l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta accertata, delle soprattasse dovute e degli interessi.

Anche in relazione alle caratteristiche del mezzo pubblicitario la motivazione della sentenza impugnata è puntuale laddove afferma che l’indicazione del messaggio pubblicitario non si poteva specificare ulteriormente perché il pannello pubblicitario era adibito a reclamizzare nel tempo prodotti diversi e, dunque, la locuzione adottata dall’amministrazione con il termine «varia» era legittima e non poteva costituire un elemento invalidante l’atto impositivo.

Ciò rende irrilevante anche il fatto che, nel verbale di sopralluogo, l’inciso pubblicitario esposto era chiaramente identificato nella pubblicità Bacardi perché la motivazione fa riferimento all’uso del pannello in tempi diversi.

 

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29092 del 13/11/2018 – Superficie – Modalità di calcolo

Questa Corte ha peraltro già avuto modo di precisare che “in tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il d.lgs. 507/1993, art. 7 comma 1, stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie” (così Cass. 21 gennaio 2008, n. 1161 richiamando Cass. n.4908/2005).

CONFORMI:

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Fototessere e distributori automatici – Esenzione – Non si applica – Rapida rassegna giurisprudenziale

“In realtà, come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. 5 15 febbraio 2012, n. 2167; n. 13023/2015; n. 27497/2014;6714/2017), ai fini specifici dell’imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. 5 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. 5 8 settembre 2008, n. 22572).
Destituito di fondamento è il terzo motivo. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. e) esenta dall’imposta “la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio”.

CONFORMI:

CASSAZIONE:

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI:

Cartello Vettori di Vecteezy

CANONE UNICO – IMPIANTI PUBBLICITARI – Quadro normativo – Consiglio di Stato – Sentenza 6175 del 30/10/2018

Questo Consiglio di Stato ha di recente rammentato i tratti essenziali della disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari (VI, sentenze 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244), osservando che:…I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità per ottenere l’autorizzazione all’installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette;

  • con l’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi;
  • la Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2002 n. 455 ha precisato che: “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”.

A tale ricognizione può aggiungersi che l’art. 48, comma 2, del citato regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che: “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali”.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – CTR ABRUZZO – Sentenza 936 del 11/10/2018 – Aumenti tariffari – Legittimità

“…Passando quindi al merito, va invece osservato che proprio la norma di interpretazione autentica, intervenuta appunto a dipanare la questione degli aumenti tariffari in tema di imposta di pubblicità creatasi a seguito della succedutasi normativa e delle sentenza che l’hanno applicata, ha sancito la ultrattività degli aumenti tariffari intervenuti precedentemente alla sua entrata in vigore, sicché, dato questo pacifico, fondando la pretesa in contestazione su un aumento disposto al più tardi nel 2008, non v’è motivo di ritenere illegittima la stessa…”

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