imposta soggiorno

IMPOSTA SOGGIORNO – CTR Piemonte – Sentenza 631 del 27/10/2020 – Giurisdizione – Tributaria

“D’altronde, la generale giurisdizione del giudice tributario discende , anche nella specie, dall’art. 2 D.Lgs. 546/1992 ,per il quale «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio» facendosi salva e impregiudicata ogni altra attività della Procura della Corte dei Conti rivolta ad altri fini , dovendosi a parere della Commissione ritenere la giurisdizione della Commissione tributaria in ordine all’avviso de quo, in quanto «quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all’atto impositivo» (Corte di Cassazione, Sez.Unite, sentenza del 27 gennaio 2011 n. 1865 ), considerandosi che la controversia non concerne presunte irregolarità nella condotta posta in essere in ordine al riversamento dell’imposta assolta dai clienti, ovvero la mera gestione del denaro spettante al Comune, ma l’esistenza dell’obbligazione tributaria nei confronti dei soggetti che hanno pernottato nell’albergo, nei termini di cui alle difese di parte appellante.”

IMPOSTA SOGGIORNO – Cassazione Penale – Sentenza 30227 del 30/10/2020 – Omesso riversamento anteriore alla Legge 77 del 20/7/2020 – Peculato

La sesta sezione Penale della Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurazione, o meno, del reato di peculato a fronte di condotte omissive verificatesi anterioremente all’entrata in vigore della Legge 77 del 20/7/2020.

…nella vicenda in esame si deve registrare un caso di successione di norme extrapenali che pure collocandosi in rapporto di interferenza applicativa sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 cod. pen.) sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314 cod. pen.), lasciano, però, entrambe inalterate, potendo al più dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penale. Per il complesso delle suddette argomentazioni deve conclusivamente ribadirsi la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte, tra cui quella ascritta alla ricorrente, commesse in epoca anteriore alla novabb legis di cui all’art. 180, comma 4 del d. I. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020.

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IMPOSTA SOGGIORNO – Cassazione – Penale – Sentenza 6130/2019 – Mancato riversamento – Peculato

“Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.”

 

IMPOSTA SOGGIORNO – Mancato riversamento – Giurisdizione – E’ della Corte dei Conti – Cassazione – Ordinanza 19654 del 24/7/2018

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del concessionario di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.

 

IMPOSTA SOGGIORNO – Corte Conti Toscana – Sentenza n.41 del 19/2/2018 – Albergatore – E’ agente contabile

In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell’unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

E’ pacifico infatti che il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia nell’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014).

Cdc_Toscana_sentenza_41_2018