Imu

IMU – CTR Lazio – Sentenza 3290 del 2/11/2020 – Fondi di investimento e soggettività passiva

“…- più volte la Corte di Cassazione ha affermato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio (in tal senso di recente Cass. 12062/2019, in esplicito richiamo a Cass. 16605/2010).

– la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, attesa l’esistenza di un patrimonio separato della società di gestione del risparmio, esclusivamente tale SGR può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento (così anche Cass. 15319/2013 e CTR Campania 150/21/2020).”

IMU – Cassazione – Sentenza 24540 del 4/11/2020 – IACP – Circolari Mef – Incertezza della norma – Sanzioni non applicabili

La incertezza sulla portata e sull’abito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., è resa palese dalle istruzioni impartite dalla Amministrazione finanziaria colla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, prot. n. 9485/2012, che pare accreditare la tesi del contribuente là dove (a p. 35), con riferimento alla quota del tributo riservata allo Stato, si legge: « La quota di imposta risultante è versata dal contribuente contestualmente a quella di competenza comunale. Non appare superfluo, in questa sede riassumere le seguenti fattispecie […] per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato: L.] alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati ». Ricorre, pertanto, la invocata causa di non punibilità del contribuente.

IMU – Cassazione – Ordinanza 22123 del 13/10/2020 – Leasing – Risoluzione anticipata – Soggetto passivo è il locatore

Torna ancora la Cassazione, questa volta nella veste della sesta sezione, a dirimire la dibattuta questione della soggettività passiva, a fini IMU, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing per un immobile. Il contenzioso in materia aveva difatti conosciuto, nel 2019, arresti dagli esiti difformi con le pronunce sotto riportate che, oggi, tuttavia, sembrano trovare un più ampio ed organico inquadramento con l’ordinanza 22123 che ribadisce e conferma il determinarsi in capo al locatore di tutti gli obblighi tributari. Il legislatore, a detta della sesta sezione, avrebbe infatti ritenuto rilevante e prevalente, ai fini fiscali, non tanto la materiale riconsegna del fabbricato quanto, al contrario, il vincolo contrattuale.

 

“nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali.”

CONFORMI:

DIFFORMI:

IMU/TASI – Cassazione – Ordinanza 7227 del 13/3/2020 – Leasing – Tasi – Dovuta dall’utilizzatore

L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di << possesso»civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l’art-9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o in corso di costruzione»che , come tali non possono essere detenuti ; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi è invece un imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile .