Imu

ICI/IMU – Immobile fatiscente – Atto di notorietà per anni precedenti – Mancata contestazione – Riduzione del 50% – Spetta

Compete la riduzione al 50% dell’Imu, relativa al 2010 nel caso di specie, prevista dall’art. 8 co. 1, d. lgs. 504 del 1992, per l’immobile la cui fatiscenza era stata resa nota al Comune nel 2004 con atto di notorietà la cui veridicità non era stata contestata. I giudici della Commissione Tributaria del Lazio, non condividendo l’eccezione del Comune che la società appellata avrebbe dovuto presentare nuovamente l’autodichiarazione di inagibilità, hanno precisato che il Comune era a conoscenza della condizione di fatiscenza, mai smentita, fin dal dicembre 2004.

Riferimenti normativi: art. 8 co. 1, d. lgs. 504/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: cassazione-sentenza-18453-2016 .

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IMU – Per contestare la ruralità dell’immobile il Comune deve impugnare l’attribuzione catastale

Ai fini impositivi il Comune deve, dunque, attenersi a quanto autodichiarato dal contribuente. Diversamente, il Comune, qualora volesse assoggettare ad ICI (oggi IMU) un immobile classificato catastalmente come “rurale”, per far valere la propria pretesa, deve necessariamente impugnare l’attribuzione catastale vigente che tale assoggettamento esclude e dimostrare l’assenza dei requisiti di ruralità, assolvendo all’onere della prova, ex art. 2697 c.c., tramite idonea documentazione che provi la mancanza dei requisiti.

SULL’ARGOMENTO:

ICI/IMU – Abitazione principale – Agevolazione – Classamento categoria delle Abitazioni – Necessita – Accatastamento cat. A/10 – Mancato riconoscimento dell’agevolazione – Legittimità

Non compete l’agevolazione Ici/Imu quale abitazione principale, ancorché tale destinazione dell’immobile risulti documentata e provata, se accatastato in categoria A/10 a nulla influendo la circostanza che la legge, nell’ambito delle categorie degli immobili del gruppo A, escluda dall’esenzione solo quelli A/1, A/8, A/9. L’agevolazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale non può estendersi a quelli di categoria A/10 difettando per questi la destinazione abitativa. Il Collegio ha sottolineato l’esigenza di fare riferimento alle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare a prescindere dall’effettiva destinazione evidenziando altresì che il contribuente ha diritto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, incluse quelle relative all’Ici/Imu, solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono.

Attività recettizia ed attività recettiva sono la stessa cosa. Pagano l’ICI gli immobili di enti religiosi in cui si svolga anche attività commerciale

  • Civile Ord. Sez. 6 Num. 31007 Anno 2021

    va rilevato, in via preliminare, che i termini “attività recettizia” ed attività recettiva” si equivalgono sul piano lessicale, avendo essi il medesimo significato; fatta tale premessa, si rileva che la CTR, quando ha parlato dell’attività “recettizia” svolta dall’Ordine ricorrente non ha inteso riferirsi a quella svolta nei confronti dei propri religiosi, ma all’attività recettiva svolta con finalità commerciali in favore di terzi; inoltre, la sentenza impugnata, pur avendo dato atto che l’Ordine dei chierici regolari minori ricorrente era un ente ecclesiastico, ha rilevato che il medesimo
    aveva omesso di provare, come sarebbe stato suo onere, che gli 11 cespiti assoggettati all’ICI fossero stati effettivamente e concretamente utilizzati per finalità religiose ed assistenziali e non per finalità commerciali

L’ICI si paga anche sull’immobile oggetto di sequestro penale per abuso edilizio

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31783 Anno 2021

in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, o del successivo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal
pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti”.