Non sussistono i presupposti per legittimare la richiesta dell’Imu in relazione ad un’area, prima edificabile e poi assoggettata con legge regionale ad un vincolo di inedificabilita’ assoluta, ove inserita nel programma di cd. compensazione urbanistica adottato, nel caso di specie, dal Comune si Roma, ancorché il procedimento compensatorio, caratterizzato per di più dai tempi incerti per la sua definizione, non risulti concluso non essendo stata specificamente individuata ed assegnata al proprietario la cd. area di atterraggio, ossia l’area sulla quale deve essere trasferita l’edificabilita’ gia’ cessata sull’area di cd. decollo. La CTR ha rigettato la pretesa del Comune di Roma che sosteneva la legittimità dell’imposizione nel periodo (c.d. di “volo”), successivo all”apposizione del vincolo
assoluto sull’area originaria e successivo alla fase di “decollo”, costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico indennitario, ma antecedente alla certa individuazione ed assegnazione dell’area di sfruttamento compensativo, c.d.fase di “atterraggio“.
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