Imu

IMU – Immobile occupato abusivamente da coniuge separato non assegnatario – Cassazione – Ordinanza 17412 del 17/6/2021

Va altresì premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo. ( da ultimo Cass 7395/19).

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ICI – Determinazione Rendita – Va contestata preventivamente ad accertamento del Comune – Sentenza del 14/06/2021 n. 86 – Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1

Va infatti osservato che in tema di ICI, non sono proponibili, avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune, doglianze in relazione alla determinazione della rendita, atteso che le stesse devono essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio). (Cass. Ord. N. 9894/2017 conf. Cass. Ord. N. 8070/2019 e Sent. Cass. N. 16125/2010).

 

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IMU/ICI – Aree destinate ad attività estrattiva – Strutture a supporto dell’attività – Costituiscono aree fabbricabili – Sentenza del 20/05/2021 n. 2656 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 10

Massima:  È dovuta l’Imu per le aree destinate ad attività estrattiva che devono ritenersi edificabili ex art. 1, co. 2, del d.lgs. 504/92 sussistendo tutti e due gli elementi che qualificano il presupposto dell’Imu e cioè l’edificabilità quale deriva dagli strumenti di pianificazione urbanistica e l’edificabilità di fatto riconducibile alla concreta possibilità di realizzare strutture edilizie a supporto dell’attività estrattiva. (G.T.).

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IMU – ATER/IACP – Esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 16055 del 9/6/2021

Ebbene questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l’edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (Cass. SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n.13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell’8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio 2010).

Coltivatore diretto e Imprenditore Agricolo professionale – Le differenze ai fini ICI/IMU – Cassazione – Ordinanza 12852 del 13/5/2021

Ai fini della qualifica di coltivatore diretto, per la Cassazione, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro. Lo I.A.P. non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo. Quindi, se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo I.A.P., in quanto è evidente l’assenza di un collegamento diretto con l’esercizio di un’attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell’attività agricola e di allevamento del bestiame. Diverso, pertanto, anche il trattamento che ne discende ai fini ICI/IMU.