inagibilità

ICI/IMU – Immobile fatiscente – Atto di notorietà per anni precedenti – Mancata contestazione – Riduzione del 50% – Spetta

Compete la riduzione al 50% dell’Imu, relativa al 2010 nel caso di specie, prevista dall’art. 8 co. 1, d. lgs. 504 del 1992, per l’immobile la cui fatiscenza era stata resa nota al Comune nel 2004 con atto di notorietà la cui veridicità non era stata contestata. I giudici della Commissione Tributaria del Lazio, non condividendo l’eccezione del Comune che la società appellata avrebbe dovuto presentare nuovamente l’autodichiarazione di inagibilità, hanno precisato che il Comune era a conoscenza della condizione di fatiscenza, mai smentita, fin dal dicembre 2004.

Riferimenti normativi: art. 8 co. 1, d. lgs. 504/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: cassazione-sentenza-18453-2016 .

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Spetta la RIDUZIONE IMU del 50% se è stata comunicata l’inagibilità dell’immobile

Massima:

Deve essere riconosciuta la riduzione dell’Imu del 50% ex art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011 ove lo stato di inagibilità sia già noto all’Ente impositore, e ciò nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che devono ispirare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino per cui l’Ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza. Nel caso di specie il contribuente aveva comunicato l’avvenuto crollo del tetto e del solaio dell’immobile in data 31 gennaio 2005 a mezzo raccomandata al Comune di Roma che pretendeva l’Imu per il 2013. In particolare i giudici hanno evidenziato il mancato rilievo del Comune di Roma a fronte dell’affermazione del contribuente che lo stato dell’immobile non avesse subito variazioni risultando così applicabile il principio di non contestazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 115, co 1° c.p.c.; art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 16371/18; 18453/16; 16872/19.

SULL’ ARGOMENTO:

Dovuta l’agevolazione IMU anche se non è stata presentata apposita dichiarazione ma lo stato di degrado è già a conoscenza dell’Ente

Quindi, in definitiva, l’orientamento giurisprudenziale consolidato permette l’applicazione della riduzione per inagibilità anche senza che tale situazione sia stata oggetto di dichiarazione IMU nel passato; questo vale nel caso in cui vi sia una documentata conoscenza da parte dell’ente di tale degrado dell’immobile e la prova di tale conoscenza non può intendersi presunta ma, al contrario deve essere resa dal contribuente.

IMU – Agevolazioni – Condizioni di degrado fisico e di inabitabilità – Dichiarazione ex art. 8 d.lgs. 504/92 – Non necessita nel caso di previa conoscenza da parte del Comune – Sentenza del 10/09/2021 n. 4005 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 5

La Commissione Tributaria Regionale, rigettata l’eccezione del Comune di Roma ritenendo adeguati i motivi di impugnazione ex , ha accolto l’appello, dichiarato ammissibile, di parte contribuente. In riforma art. 53 d.lgs. 546/92 della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, per la mancata presentazione all’Ente impositore della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili prevista dall’ , il ricorso introduttivo proposto art. 8 d.lgs. 504/92 avverso gli avvisi di accertamento n. 0 62175 e 62176 relativi all’Imu richiesta per gli anni 2012 e 2013 avendo ritenuto decisiva la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione di inagibilità di cui all’art. 8 d.lgs. , la CTR ha ritenuto spettanti le agevolazioni atteso che le reali condizioni degli immobili, a prescindere dalla 504/92 omessa previa presentazione della dichiarazione di inagibilità, erano note all’Ente impositore che ne aveva preso atto in sede di rilascio del permesso di costruzione.