ingiunzione fiscale

People illustrations by Storyset

RISCOSSIONE COATTIVA – Equiparazione tra ingiunzione e cartella esattoriale

L’equivalenza funzionale tra l’ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l’ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata) e dall’art. 15, comma 8-quindecies del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada. Ad avviso del Collegio, dunque, le previsioni normative in materia di attuazione delle procedure cautelari ed esecutive, di cui al d.P.R. n. 602/1973, devono essere rispettate anche a seguito della notifica dell’ingiunzione fiscale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Cartella esattoriale ed ingiunzione impugnabili solo per vizi propri

Principio in base al quale (con riferimento all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.

RISCOSSIONE COATTIVA – Tribunale FI – Sentenza 4/11/2020 – Codice della strada – Maggiorazione – Riscuotibile tramite ingiunzione

“Ne deriva che deve ritenersi infondata l’eccezione riproposta dall’appellato di non applicabilità della maggiorazione di cui all’art. 27 c. 6 L. n. 689 del 1981 nel caso di riscossione mediante ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910.”

RISCOSSIONE COATTIVA – Ingiunzione – Sottoscrizione – Funzionario – Atto di designazione – Cassazione – Ordinanza 26556 del 23/11/2020

La quinta Sezione della Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia in materia, ribadisce la necessità che, in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva al concessionario, l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile deve risultare da apposito atto sottoscritto.

“Il contribuente contesta la legittimazione della funzionaria che ha sottoscritto l’ingiunzione. Pone una questione di prova della legittimazione non una questione di motivazione dell’atto. Non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell’atto d’ingiunzione. Va aggiunto che, con sentenza n.31707/2018, la Corte ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 8’7, secondo alinea, della I. n. 549 del 1995″.

 

RISCOSSIONE COATTIVA – Precetto – Reiterazione – Modalità – Cassazione – Ordinanza 25480 del 12/11/2020

“…Si tratta infatti del medesimo tributo per gli stessi anni (e quindi della stessa causa petendi) e pertanto una volta notificato tempestivamente il titolo esecutivo il Comune ha assolto all’onere a lui imposto a pena di decadenza dall’art. 1 comma 163 della legge n. 296/2006 e può notificare l’atto avente funzione di precetto contestualmente o successivamente; né può dirsi che l’ente creditore una volta notificato il titolo esecutivo abbia l’obbligo di rinnovare detta notifica ogni tre anni perché si tratta appunto di decadenza, che è evitata dal compimento dell’atto, e non di atto interruttivo della prescrizione. Una volta evitata la decadenza, la scelta dei tempi per procedere all’esecuzione forzata è rimessa all’ente creditore, che può attivarsi quando e come ritiene opportuno purché nel termine di prescrizione del credito…”