insegne

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Diniego legittimo se la collocazione del mezzo PUBBLICITARIO genera distrazione alla guida

Ciò anche in relazione alle caratteristiche di illuminazione notturna (cfr. fotografia doc. 13 di parte resistente), e con riguardo al fatto che l’insegna medesima è situata in prossimità di una corsia di accelerazione, ovvero in un punto in cui l’assenza di fattori di distrazione assume speciale rilievo, sia per coloro che si immettono sul R.A. 05, sia per quanti lo stanno già percorrendo. Peraltro, proprio la collocazione e l’orientamento, come innanzi descritti, precludono alla “insegna” di che trattasi di assolvere alla funzione tipica di individuazione i locali dell’impresa.

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Il mezzo pubblicitario di rilevanti dimensioni sul tetto dell’edificio non è insegna di esercizio

Il Collegio ritiene, in definitiva, condivisibile la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si è espressa nel senso che la collocazione dell’insegna sul tetto dell’edificio ne connoti proprio il suo carattere di impianto pubblicitario, escludendo quello di insegna di esercizio: “su una parte del tetto dell’impresa stessa. Detta collocazione, infatti, lascia intendere che non si tratti “di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale (in quanto atta a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa), bensì di elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell’attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario…” (cfr. CDS_200703782_SE-1)…” (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2017, n. 2129; nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV 23.10.2017 n. 4867). Analogamente per quanto concerne le dimensioni dell’insegna. Il Consiglio di Stato ha posto, infatti, l’accento anche su tale elemento affermando che…

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CANONE UNICO – Pubblicità – Insegne – Permesso di costruire – Non costituisce autorizzazione – TAR NA – Sentenza 5583 del 24/8/2021

Invero, escluso che le insegne pubblicitarie possano installarsi previo rilascio del permesso di costruire che ne suggelli la conformità urbanistica ed edilizia, finiscono con il perdere rilievo anche tutte le questioni correlate alla detta conformità per modo che fondatamente la ricorrente deduce in sostanza che non vi sarebbe alcuna possibilità per società ricorrente di capire il perché le insegne vengano ritenute abusive, inoltre, non vi sarebbe alcun dato in ordine alle insegne, nessuna dichiarazione del Comune circa eventuali non conformità quanto a dimensioni, forma e colore rispetto alle norme paesaggistiche oppure rispetto alle norme del regolamento comunale oppure ancora rispetto alle altre similari attività commerciali, di tal ché il provvedimento impugnato si appalesa in parte de qua come illogico e contraddittorio

CANONE UNICO – Pubblicità – Parafarmacia – Croce colore blu – Autorizzabile – TAR RM – Sentenza 8297 del 12/7/2021

è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio e che deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde; al contrario, l’utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall’altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio.

PUBBLICITA’ – Pluralità di insegne di esercizio – Legittimità – CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 2587 del 29/3/2021

Non è pertanto corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l’attività di impresa, tipica dell’insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell’impresa.

Consiglio_Stato_2587_del_29_3_2021