motivazione accertamento

ICI – Cassazione – Ordinanza 29900 del 30/12/2020 – Accertamento sostitutivo – Adeguata motivazione – Necessita

“Per cui, a garanzia del diritto di difesa delle contribuenti, gli atti rinnovati non potevano fondarsi sulla mera rivalutazione fattuale e giuridica degli stessi elementi posti a fondamento degli atti sostituiti, ma sulla sopravvenienza di elementi in precedenza non conosciuti dall’ente accertatore, che fossero idonei a giustificare l’esercizio del potere di autotutela (in particolare, la maggiorazione della pretesa tributaria).”

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Motivazione e presupposto effettivo – Cassazione – Ordinanza 27135 del 27/11/2020

“La questione relativa alla esistenza della motivazione, quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento deve, infatti, essere nettarfiente distinta da quella attinente alla dimostrazione della effettiva esistenza dei presupposti per far valere la pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità formale dell’atto, ma rimane disciplinata dalle regole proprie del giudizio di impugnazione eventualmente introdotto dal contribuente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 4639 del 2020). Una cosa è, infatti, la regolarità formale dell’avviso di accertamento ed altra cosa è l’effettiva indicazione degli elementi sui quali l’amministrazione tributaria fonda la propriapretesa. L’esplicitazione di tali elementi (o del criterio astratto che si riferisca ad essi) può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell’avviso, mettendo il contribuente in condizione di conoscere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e, al contempo,circoscrivendo i termini del futuro eventuale giudizio contenzioso, ma non esonera l’Amministrazione dal compito di fornire in tale giudizio, ove esso abbia luogo, la dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la medesima pretesa si sorregge.”

 

 

 

 

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

ICI – Cassazione – Ordinanza n.26644 del 10/11/2017 – Accertamento – Motivazione – Allegazione delibere – Non necessita

“Così quanto, in particolare, alla destinazione urbanistica del terreno; all’indice di fabbricabilità; alla superficie concretamente edificativa e, pi in Ric.n.27238/13 rg. – Ud.del 3 ottobre 2017 st. generale, a tutti gli elementi incidenti sulla determinazione della base imponibile. La stessa ricorrente cita giurisprudenza di questa corte di legittimità in materia di Ici (Cass. 13105/12), secondo cui non necessitano di materiale allegazione all’avviso di accertamento gli atti a contenuto normativo (anche secondari, quali le delibere ed i regolamenti comunali) che debbono reputarsi giuridicamente noti per effetto dell’adozione delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.”

“in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”