notifiche

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Legittima la notifica collettiva agli eredi all’ultimo domicilio del de ciuius

Massima:  In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ. in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie ed è nulla la notifica dell’avviso di accertamento Imu non avvenuta impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius ma nella residenza anagrafica di una coerede. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt. 752 e 1295 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 18451/16; 22426/14.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifiche – Scissione dei termini – Effetti

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente ( Cass. Sez. Un. 17-12-2021 n. 40543).

NOTIFICHE per compiuta giacenza solo con prova della ricezione della seconda raccomandata

alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall’art. 8 L.n.890 del 1982, ivi incluso l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale,  mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza  effettiva, dell’atto notificando stesso”.

Per evitare la DECADENZA è sufficiente la consegna tempestiva all’ufficio postale dell’atto tributario

Ad ogni modo, l’inoltro dell’atto da notificare alle Poste in data 30 dicembre 2020 fa ritenere rispettato il termine secondo il meccanismo della scissione degli effetti temporali della notifica di cui si è detto e che, anche recentemente, la Suprema Corte (Cassazione n. 15898/2021; idem n. 14580/2018) ha esteso alla partecipazione degli atti tributari.

Si ringrazia l’Avvocato Giovanni Nardone per la preziosa segnalazione

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifiche – Perfezionamento – Sentenza del 13/05/2021 n. 1792/21 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale, qualora lo stesso non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza, o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (c.d. CAD) A tal fine non è, infatti, sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Alla luce di tale insegnamento della Suprema Corte (SS. UU. 10012/2021) la CTR lombarda ha confermato le ragioni del contribuente allineandosi alla decisione dei giudici di prime cure. Nel caso di specie, infatti, a fronte della specifica contestazione da parte del ricorrente, dell’assenza di prova dell’avvenuta ricezione della CAD da parte del destinatario, l’Ufficio ha del tutto omesso di dedurre e di allegare il documento attestante l’avvenuta ricezione.