NOTIFICHE – Eredi – Onere comunicazione agli uffici – Cassazione – Sentenza 15437 del 7/6/2019
“La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n.26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”. A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1)impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comm dell’articolo 65 non sia stata effettuata;
2)individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione