notifiche

NOTIFICHE – Eredi – Onere comunicazione agli uffici – Cassazione – Sentenza 15437 del 7/6/2019

“La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n.26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”. A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.

Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

1)impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comm dell’articolo 65 non sia stata effettuata;

2)individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione

NOTIFICHE – Accertamenti – Raccomandata a.r. del concessionario – Legittimità – Cassazione – Ordinanza 14635 del 29/5/2019

“La possibilità della notifica effettuata dal concessionario è espressamente contemplata dal combinato disposto dei commi 158 e 159 dell’ad. 1 della legge 296/2006… Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale anche da parte del concessionario, ai sensi dell’art 26 1° comma seconda parte del dpr 602/1973, la notifica della cartella di pagamento da parte degli ufficiali d riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass nr 3254/2016 17598/2010, 911/201.2 14146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982″

NOTIFICHE – PEC – Sufficiente la ricevuta di consegna – Commissione Tributaria Regionale Lombardia – Sentenza 1847 del 17/4/2019

“Quanto all’adeguatezza della documentazione prodotta ai fini di attestare il perfezionamento della notifica via pec, le ricevute di avvenuta consegna – la cui produzione non è in sé contestata dalla parte privata – sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento, dando la prova che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, senza che altro (dunque l’effettiva apertura e presa visione dei documenti) possa essere richiesto ai fini del perfezionamento della notifica, in senso analogo a quanto avviene per le notifiche non a mezzo pec.”

NOTIFICHE – Atti tributari – A mezzo poste private – Valide almeno dal 2014 – Cassazione – SS.UU. – Sentenza 8416 del 26/3/2019

“il riferimento alle <<modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890>> va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo ( cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 1°/6/1993, n. 6088 ), e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata…”

NOTIFICHE – Raccomandata a.r. – Compiuta giacenza – Notifica – Modalità – Cassazione – Ordinanza 6857 del 8/3/2019

“con riguardo alla data della avvenuta notifica, questa Corte ha già avuto modo di precisare che “in applicazione —non diretta ma analogica— della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, I. 890/02 secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ed atteso che il regolamento 655/82 non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cass. 2047/2016) e da ciò consegue, alla luce della attestazione prodotta dal Comune che nel caso di specie la data è quella del 23 ottobre 2010…”

CONFORMI:

Si ritiene quindi (Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2016, ord. 2047) che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, Legge n. 890/82 secondo cui “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore“; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 Legge n. 890/82, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.