notifiche

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Notifica a mezzo raccomandata a.r. – Relata – Non necessita – Cassazione – Ordinanza 16166 del 19/6/2018

la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Detta modalità è anche espressamente prevista dall’art. 1, comma 161 della 1. 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli enti locali e questa Corte ha più volte avuto modo di osservare che, laddove sia prevista detta forma di notificazione, trovano applicazione le norme del regolamento postale (nella fattispecie il d.m. 1 ottobre 2008) concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15135).
Nella fattispecie in esame la contribuente, ricevuta la consegna dell’atto impositivo, lo ha impugnato nei termini facendo valere in dettaglio le proprie difese che postulano la puntuale conoscenza dell’atto medesimo.

NOTIFICHE – Cassazione – Ordinanza n.234 del 8/1/2018 – Accertamento – Notifica con posta privata – Inesistenza

“Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16)”

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato

ICI – Accertamenti – Notifica con raccomandata a.r. – Cassazione – Ordinanza n.25952 del 31/10/2017

“la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della I.n.890 del 1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (Sez.5, n.9111 del 2012).”

NOTIFICHE – Mancanza relata – Irregolarità e non inesistenza della notificazione – Cassazione – Ordinanza 25946 del 31/10/2017

“La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982 – comporta, non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione”

NOTIFICHE accertamenti – Raccomandata a.r. – Non necessita relata di notifica – Cassazione – Ordinanza 22899 del 29/9/2017

“in tema di notificazione di atti tributari, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica

…la disciplina delle notifiche a mezzo posta è dettata in funzione del perseguimento del risultato utile di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che eventuali vizi del procedimento notificatorio rimangono sanati, in virtù del principio generale di conservazione, laddove la notifica, se pure viziata, abbia comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (ex art. 156 cod. proc. civ. ).”