“In ogni caso, la presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti l’accertamento della violazione prevista dalla disciplina regolamentare può essere superata qualora la parte fornisca elementi tali da far ritenere che effettivamente l’occupazione debba ricondursi al solo momento dell’accertamento. Nel caso di specie, x s.r.l. non ha assolto tale onere probatorio, dal momento che i capitoli di prova per come formulati non consentivano di superare la presunzione di occupazione dell’area. Inoltre, rileva questo giudice che le modalità e l’entità dell’occupazione abusiva accertata, nonché i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale nei giorni precedenti (doc. n. 5 di parte convenuta) contrastano con l’occasionalità dell’occupazione. Infine, si osserva che è irrilevante la circostanza che, come dichiarato dalla stessa società, nell’ambito dei lavori edili venisse utilizzata una piattaforma della dimensione massima di mq 44 poiché, come emerge dalla documentazione fotografica allegata dal Comune e di logica intuizione, l’area transennata e occupata da cartelli stradali era ben maggiore.
In conclusione, parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa dell’amministrazione, né a vincere la presunzione di occupazione per trenta giorni.”
NEW !!! CONFORME:
(sulle presunzioni iuris tantum o juris et de jure) Sentenza 5774/2019 Tribunale Milano
“Ai sensi dell’art. 2727 c.c., com’è noto, costituiscono presunzione ” le conseguenze che la legge […] trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato “; in tali ipotesi, dunque, è la legge ad attribuire ad un certo fatto valore di prova in ordine ad un fatto ignoto, il quale viene presunto. Le presunzioni legali si distinguono in due categorie: presunzioni relative (o iuris tantum ), le quali ammettono prova contraria; presunzioni assolute (o iuris et de iure ). Anche a voler ritenere la presunzione in esame una presunzione iuris tantum , si osserva che nel caso in esame essa non è vinta da prova contraria, posto che le dichiarazioni scritte rese da persone informate sui fatti, allegate in primo grado dal ricorrente, non appaiono dirimenti, nulla deducendo in ordine alla pregressa occupazione del suolo nei giorni precedenti con auto in riparazione diverse da quella verificata; la presunzione applicata appare, per contro , corroborata in fatto dalla circostanza, allegata dal Comune appellato e non contestata ex adverso , che il Comando di Polizia Locale avesse ricevuto nel corso degli anni reiterate segnalazioni di occupazione abusiva proprio del marciapiede antistante l’autofficina ad opera dell ‘appellante xxxx . Deve dunque condividersi il calcolo dell’indennità operato dal Comune, con conseguente rigetto anche del secondo motivo di impugnazione.”
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