ONERI URBANIZZAZIONE – Consiglio di Stato – Sentenza 484 del 15/1/2021 – Sanzioni e riscossione – Giurisdizione amministrativa

Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento – ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 – degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall’ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento – o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell’azione proposta dal Comune con la richiesta di decreto ingiuntivo.