CANONE UNICO – Pubblicità – Parafarmacia – Croce colore blu – Autorizzabile – TAR RM – Sentenza 8297 del 12/7/2021
è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio e che deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde; al contrario, l’utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall’altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio.