passo carrabile

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In assenza di altre previsioni, l’istanza per l’apertura del PASSO CARRAIO va riscontrata entro trenta giorni

Orbene, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un diverso termine di conclusione del procedimento, trova applicazione il termine generale residuale di trenta giorni di cui all’art. 2 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 (ex plurimis, T.A.R. Molise, Sez. I, 31.3.2014, n.224).

 

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Il diniego alla richiesta di passo carrabile deve essere adeguatamente motivato ai sensi del Codice della Strada

L’affermazione contenuta nel parere, sopra riportata, non appare idonea a dare prova di un’attenta valutazione in concreto sulle caratteristiche precipue della strada interessata dall’accesso a raso e dalla specifica posizione di quest’ultimo, apparendo piuttosto apodittica e superficiale.

SULL’ARGOMENTO:

Il rinnovo o il rilascio del passo carraio prescinde dal classamento dell’immobile cui è destinato

Legittimo il diniego se l’occupazione di suolo pubblico crea intralcio al traffico pedonale o genera assembramenti

 

CANONE UNICO – Osap – Servitù – Costituzione – Inserimento della via nella toponomastica – Insufficienza – TAR RM – sentenza 9125 del 3/8/2021

A tal proposito, secondo la giurisprudenza, l’istituto della dicatio ad patriam è notoriamente connotato da elementi di fatto che denotino un comportamento del proprietario di un bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l’effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico ovvero attraverso l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all’usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2017 n. 4416; v. anche Consiglio di Stato sez. V 16 gennaio 2017 n. 97; T.A.R. Lazio, sez. II 12 luglio 2016 n. 7967; Cass. Civ., Sez. II, 12 agosto 2002, n. 12167, nonché Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618 e 28 giugno 2004, n. 4778).

insufficiente a tale scopo il mero inserimento della via nella toponomastica (che non ha valore costitutivo di diritti reali o servitù d’uso pubblico sulla strada), posta la condizione fisica dello stato dei luoghi, come emerge dalla cartografia e dalle altre documentazioni versate in giudizio, dalle quali non emerge che lo slargo di proprietà della sig.ra xxx sia soggetto a pubblico transito.

CANONE UNICO/OSAP – Passo Carrabile – Autorizzazione – Condizioni – TAR BO – Sentenza 699 del 15/7/2021

La giurisprudenza ha più volte affermato che la concessione del passo carrabile, determinando una compressione dell’uso pubblico della sede stradale (veicolare o pedonale) ove essa insiste, è subordinata alla verifica di precise e tassative condizioni di carattere oggettivo e, in particolare, alla sussistenza della correlazione funzionale con un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, in difetto della quale il provvedimento resta privo di idonea base giustificativa (cfr., ex multis Consiglio di Stato sez. I, 18/03/2016, n.743).

Passo carrabile – Profili fiscali ed autorizzatori

Il quadro normativo così delineato interseca anche profili di natura fiscale. Da un lato, infatti, l’Amministrazione competente può legittimare un’immissione nel traffico veicolare solo previa verifica che esso non si risolva in un pericolo per gli altri utenti della strada, sulla base delle rigorose indicazioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; dall’altro, tuttavia, essa deve farsi carico di onerare il richiedente che ha sottratto all’uso collettivo la porzione di area pubblica antistante il proprio accesso.