In assenza di altre previsioni, l’istanza per l’apertura del PASSO CARRAIO va riscontrata entro trenta giorni
Orbene, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un diverso termine di conclusione del procedimento, trova applicazione il termine generale residuale di trenta giorni di cui all’art. 2 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 (ex plurimis, T.A.R. Molise, Sez. I, 31.3.2014, n.224).