“Infine, proprio alla luce della qualificazione della pretesa del Comune di Milano (quale corrispettivo dell’utilizzo abusivo del suolo pubblico), si impone il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3710/2019, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 11026/2014, ha affermato che “del tutto arbitraria si rileva, perché priva di qualsiasi referente logico o normativo l’assimilazione della prescrizione quinquennale alla prescrizione del diritto al canone Osap …. in assenza di un preciso riferimento normativo è esclusa la prescrizione breve (sulla base dell’interpretazione a contrario dell’art. 24 del Regolamento del Comune di Milano)…..il canone Osap, a differenza del canone locatizio, trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi (e non in un unico provvedimento, fonte dell’obbligazione, assimilabile al contratto di locazione)”.
Tanto premesso, non può sostenersi che il termine prescrizionale del credito possa essere quinquennale (come dedotto dalla difesa della società opponente) non solo perché non si tratta di responsabilità extracontrattuale ma anche perché non vi è norma che consenta di fare eccezione alla ordinaria regola della prescrizione decennale.”
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