prima casa

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In caso di locazione parziale della prima casa non è dovuta l’IMU

Al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1 del 1994), la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. È quindi possibile affittare parzialmente, non integralmente, l’immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu. Peraltro, con sentenza n. 19989 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

ICI – Non basta la disponibilità dell’immobile per beneficiare dell’esenzione “prima casa”

risulta, pertanto, irrilevante la situazione di disponibilità della cosa che il giudice del gravame ha posto a fondamento delle agevolazioni in discorso, in quanto disgiunta dalla titolarità del diritto di proprietà in capo al contribuente che, nei termini in cui il giudice del gravame ha definito la controversia, finirebbe per usufruire più volte di un’agevolazione che si correla al possesso di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;