pubblici servizi

Ne consegue che, in linea di principio, alle occupazioni (come quella oggetto di controversia) finalizzate all’interramento di condutture per l’esercizio di pubblici servizi non si applica il canone ricognitorio; si tratta infatti di una modalità di utilizzo della sede stradale che non preclude ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica, limitandosi alla presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete

Niente CANONE NON RICOGNITORIO per le occupazioni permanenti interrate dei servizi di pubblica utilità

Ne consegue che, in linea di principio, alle occupazioni (come quella oggetto di controversia) finalizzate all’interramento di condutture per l’esercizio di pubblici servizi non si applica il canone ricognitorio; si tratta infatti di una modalità di utilizzo della sede stradale che non preclude ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica, limitandosi alla presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete

OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO per pubblici servizi tra TOSAP, COSAP e CANONE UNICO

In un siffatto contesto, – che, come reso esplicito dai dati di regolazione, connota in termini sostanzialmente omogenei i presupposti del titolo costitutivo delle prestazioni in discorso, di natura patrimoniale o tributaria, e massimamente con riferimento alla fattispecie delle occupazioni permanenti (realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto) finalizzate all’erogazione di pubblici servizi o di attività strumentali ai servizi medesimi, già oggetto, come detto, di una disciplina di sostanziale favore, – la disciplina posta dal terzo comma dell’art. 63, cit., deve, in effetti, leggersi alla stregua di un assorbimento nelle prestazioni principali dovute (Cosap o Tosap) di ogni altro canone che, in quanto
previsto per legge in relazione alla «medesima occupazione», – e, quindi, ad omogeni presupposti costitutivi (non incentrati sulla specifica prestazione di servizi), – non può essere richiesto in aumento  di quelle prestazioni che, – così come condivisibilmente emerso nella giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248, cit.; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071, cit.; Cons. Stato, II, 19 gennaio 2017, n. 120; v. altresì, ex plurimis, Tar Lombardia, 28 settembre 2020, n. 670; Tar Lombardia sez. II, 1 ottobre 2018, n. 927; Tar Lazio, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 387), – operano, dunque, alla stregua di una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente; – conclusione, questa, che l’evoluzione della disciplina delle prestazioni in discorso ha, del resto, reso inequivoca, la I. 27 dicembre  2019, n. 160, art. 1, c. 816, avendo previsto che il canone, di nuova istituzione, deve considerarsi sostitutivo, – non solo della Tosap e del Cosap, ma anche, – del «canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province», così che detto canone di nuova istituzione «è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.»