ravvedimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Ravvedimento operoso parziale – Inammissibile – Cassazione – Sentenza 22330 del 13/9/2018

Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che «in tema di sanzioni amministrative per , violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 19017 del 24/09/2015)

ACCERTAMENTO – Cassazione – Sentenza 7608 del 28/3/2018 – Ravvedimento – Precluso se atto già notificato

“invero, la disciplina dettata dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 regola l’istituto del cd. ravvedimento operoso che, collocato nell’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, connota di efficacia premiale comportamenti del contribuente che, riconoscendo di essere incorso nella violazione di una norma tributaria, formale e/o sostanziale, si adoperi per eliminare gli effetti della sua condotta, riconoscendone l’antigiuridicità. L’art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi l’operatività dell’istituto agevolativo, che, come si è detto, consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate.”