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Decorrenza della rendita catastale a seguito di sentenza passata in giudicato

”In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione
dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.

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IMU/ICI – Determinazione della rendita catastale – Ambito applicativo – Individuazione – Criteri

La Sesta Sezione tributaria della Cassazione ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente all’ambito applicativo dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, il quale ha stabilito che, con decorrenza dal 10.1.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo “D” va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento» ma con esclusione di «macchinari,  congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», così sottraendo all’assoggettamento ad imposta catastale, con la suindicata decorrenza, tutte  quelle componenti funzionali al processo produttivo ancorché unite al suolo (imbullonati).

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ICI – Determinazione Rendita – Va contestata preventivamente ad accertamento del Comune – Sentenza del 14/06/2021 n. 86 – Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1

Va infatti osservato che in tema di ICI, non sono proponibili, avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune, doglianze in relazione alla determinazione della rendita, atteso che le stesse devono essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio). (Cass. Ord. N. 9894/2017 conf. Cass. Ord. N. 8070/2019 e Sent. Cass. N. 16125/2010).

 

ICI – Rendita catastale – Data messa in atti – Cassazione – Ordinanza 25274 del 25/10/2017

“La diversità del regime di pubblicità e notifica della rendita catastale, tuttavia, non prevede affatto uno specifico onere in capo all’ente impositore di indicare, unitamente all’avviso di accertamento contenente la notifica della nuova rendita, anche la data in cui questa è stata attribuita.”