RIFIUTI – Attività stagionale – Riduzione – Prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 1998 del 24/1/2019
Va precisato al riguardo che, in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il d. Igs. n. 507 del 1993 contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del co. 3 di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19173 del 23/09/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18862 del 20/09/2004; Cass. 19459/03, 19173/04). La possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia al Comune, si doveva perciò ritenere preclusa.