rifiuti speciali

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Niente TARSU per i locali che producono rifiuti speciali e non urbani

Massima:  Il presupposto impositivo della Tarsu consiste nel possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti. Nei confronti del possessore e detentore dell’immobile sussiste una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, risultando a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria. L’Amministrazione comunale deve fornire la prova della fonte dell’obbligazione indicando nell’atto impositivo le superficie tassabili, mentre è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

Con specifico riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali si ritiene che, al di là dell’omessa presentazione della Comunicazione prevista dal Regolamento Comunale, il fatto concreto e documentato del sostenimento, da parte della società, degli oneri di smaltimento a mezzo di servizio privato, debba giustificare la correlativa riduzione della pretesa impositiva sui rifiuti urbani al fine di evitare l’ipotesi di una illegittima doppia imposizione. (Cass, Sentenze nn. 19720/2010, 3772/2013, 16858/2014, Ordinanze nn. 19469/2014, 10634/2019, 21011/2021).

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Con la prova dello smaltimento di residui gassosi nessun prelievo sui RIFIUTI

ne consegue che, nel caso in esame, con riguardo alla documentazione prodotta dalla contribuente, l’attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, cioè il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, da parte di impresa specializzata, consiste in un’attività di gestione di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera n), richiedente specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.

TARI OPIFICI INDUSTRIALI: NESSUN PRELIEVO PER LE AREE PRODUTTIVE DI “RIFIUTI SPECIALI” di Daniele Brancale

https://www.danielebrancale.it/tributi-locali/tari-opifici-industriali-nessun-prelievo-per-le-aree-produttive-di-rifiuti-speciali.html

Il tema della tassazione, ai fini TARI, degli immobili adibiti ad Opifici industriali (cat. catastale D1), rappresenta da sempre una delle questioni più annose e dibattute presso le aule delle Commissioni Tributarie.

Tale circostanza – inutile negarlo – risulta diametralmente connessa all’enorme susseguirsi di vari provvedimenti normativi che, di volta in volta, hanno mutato (per non dire, stravolto) la disciplina regolante la materia della tassazione necessaria a finanziare l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte degli enti locali.

RIFIUTI – TARI Corrispettiva – Rifiuti speciali smaltiti in proprio – Non dovuta – CTR Veneto – Sentenza 406 del 10/3/2021

Al riguardo il comma 649 dell’ art. 1 della legge 147/2013 prevede che: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente  “.

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RIFIUTI/TARSU – Rifiuti speciali – Onere della prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 3799 del 16/2/2018

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 2017, conf. Cass. n. 4766 del 2004, Cass. n. 17703 del 2004, Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009, Cass. n. 775 del 2011