Niente TARSU per i locali che producono rifiuti speciali e non urbani
Massima: Il presupposto impositivo della Tarsu consiste nel possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti. Nei confronti del possessore e detentore dell’immobile sussiste una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, risultando a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria. L’Amministrazione comunale deve fornire la prova della fonte dell’obbligazione indicando nell’atto impositivo le superficie tassabili, mentre è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
Con specifico riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali si ritiene che, al di là dell’omessa presentazione della Comunicazione prevista dal Regolamento Comunale, il fatto concreto e documentato del sostenimento, da parte della società, degli oneri di smaltimento a mezzo di servizio privato, debba giustificare la correlativa riduzione della pretesa impositiva sui rifiuti urbani al fine di evitare l’ipotesi di una illegittima doppia imposizione. (Cass, Sentenze nn. 19720/2010, 3772/2013, 16858/2014, Ordinanze nn. 19469/2014, 10634/2019, 21011/2021).