rifiuti

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RIFIUTI – Legittima la riduzione regolamentare del solo 10% per le attività turistiche stagionali

Il caso in esame è invece espressamente disciplinato dall’art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 che contempla dei temperamenti all’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del comma 3 di tale  disposizione, prevedendo espressamente in quest’ipotesi la riduzione «di un importo non superiore ad un terzo» della tariffa  unitaria, essendo rimesso alla discrezionalità dell’ente impositore (Cass. n. 22523 del 2017) la fissazione dell’entità della riduzione in una misura comunque non superiore al limite massimo di riduzione  di un terzo fissato dalla norma.

SULL’ ARGOMENTO:

RIFIUTI/TARSU – Alberghi con licenza annuale – Esenzione – Non basta la denuncia di chiusura invernale – Cassazione – Ordinanza 7296 del 13/7/2017

 

RIFIUTI – Attività stagionale – Riduzione – Prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 1998 del 24/1/2019

 

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RIFIUTI – Il gettito della TIA,a differenza di quello della TARSU, deve sempre coprire l’intero costo dei servizi

Tale differenza si ripercuote anche sull’entità del prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo, determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993), per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi.

Esclusi i locali del monastero non destinati al culto solo se provato che non producono RIFIUTI

Inoltre, non è stata allegata – e neppure dimostrata – dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di rifiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto i quali, ancorchè siti all’interno del Monastero
producono rifiuti come qualsiasi edificio, mentre è appena il caso di rilevare che, ai sensi del Regolamento del Comune di Napoli adottato in materia , art. 4,applicabile ratione temporis, “non sono soggetti a tariffa soltanto i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiosi con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto” .

RIFIUTI/TARI – L’istanza di rimborso non può rimettere in discussione i criteri di determinazione del tributo non impugnati

… in sede di istanza di rimborso non è consentito rivisitare retroattivamente i criteri e i principi su cui si è fondata la prestesa impositiva, pervenendo csì a richiedere al giudice una valutazione sostituiva su nuovi elementi del rapporto tributario…

SI RINGRAZIA L’AVVOCATO ANTONIO CHIARELLO per la preziosa segnalazione.

RIFIUTI – TARI – Pagano le aree di transito e di deposito dei container

in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l‘occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di
eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale
(Cass. n. 17032 del 2021; Cass. n. 12979 del 2019).