rifiuti

RIFIUTI/TARSU – Tariffe – Parcheggio scoperto e scoperto – Non assimilabilità – Cassazione – Ordinanza 16686 del 21/6/2019

L’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di “species” a “genus” e dovendosi escludere l’esimente di cui all’ad. 62, comma 2, del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all’area coperta.. “

RIFIUTI – Aree autostradali – Escluse da tassazione – Cassazione – Ordinanza 1341 del 18/1/2019

Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.” (Cassazione civile sez. trib. del 09 marzo 2011n. 5559). La pronuncia ora richiamata ha chiarito che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica è esclusa dalla competenza comunale. 

RIFIUTI – TARSU/TIA – Denuncia variazione – Irretroattività – Cassazione Sentenza 4602 del 28/2/2018

La finalità di questa disciplina è quella – da un lato – di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all’ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e – dall’altro – di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva. Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo- negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all’esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all’ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell’attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata. Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall’art.66, 5^ co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: “Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo”. Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l’altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale.”

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RIFIUTI/TARSU – Rifiuti speciali – Onere della prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 3799 del 16/2/2018

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 2017, conf. Cass. n. 4766 del 2004, Cass. n. 17703 del 2004, Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009, Cass. n. 775 del 2011

 

RIFIUTI – TARSU – Aree scoperte – Soggetto passivo – E’ l’effettivo occupante – Cassazione – Ordinanza 3186 del 9/2/2018

…sicché unico soggetto passivo del tributo va individuato nella società che gestisce il parcheggio, in quanto il diritto di utilizzare lo spazio non esclude la detenzione dell’area da parte del soggetto concedente…che, come già detto, i soggetti passivi dell’obbligazione tributaria in materia di TARSU sono coloro che occupano o detengono un immobile, per cui appare evidente come il legislatore abbia voluto assoggettare al pagamento del tributo chi occupa effettivamente locali od aree scoperte, e fruisce del servizio di raccolta dei rifiuti, prescindendo dal titolo legittimante l’occupazione stessa, e chi detiene un immobile, in forza di un titolo negoziale che legittima il godimento dell’immobile, e qualifica la relazione con esso, in tal caso essendo detto soggetto portatore di un autonomo interesse ad esercitare un potere sul bene;