rimborso

Tributi riscossi in violazione di norma UE – Rimborso dovuto

Ringrazio il Prof.Tommaso Ventre per la preziosa segnalazione.

osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Atto non impugnato – Rimborso – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 20367 del 31/7/2018

Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 672) secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione».

Ciò comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, «ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione.